Art. 33.
                          Norma finanziaria
 
   1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della  presente  legge  si
provvede mediante:
     a)  gli  stanziamenti iscritti nei seguenti capitoli dello stato
di previsione della spesa del bilancio regionale:
     1815  "Consolidamento  e  trasferimento  di  abitati"  per   gli
interventi di cui all'articolo 2, comma 5, lettera a);
     1820  "Concorsi,  sussidi  ed  interventi per opere pubbliche di
interesse  pubblico  in  dipendenza  di  alluvioni,   piene,   frane,
mareggiate,  esplosioni", per gli interventi di cui articolo 3, comma
1, lettera c) attinenti a tali opere;
     1845 "Interventi a favore dei comuni con popolazione inferiore a
10.000 abitanti per l'esecuzione di lavori urgenti  ed  indifferibili
dipendenti   da  necessita'  di  pubblico  interesse  determinate  da
calamita' naturali" per gli interventi di cui all'articolo  3,  comma
1, lettera c) attinenti a tali opere;
    2200 "Manutenzione ordinaria delle opere di bonifica montana e di
sistemazione   idraulico-forestale   dei   bacini  montani"  per  gli
interventi di cui all'articolo 2, comma 5, lettera  f),  attinenti  a
tali opere;
     2205   "Interventi  per  l'attuazione  e  riparazione  di  opere
pubbliche di bonifica montana" per gli interventi di cui all'articolo
2, comma 5, lettera b);
     2215  "Costruzione,  sistemazione   e   riparazione   di   opere
idrauliche di terza categoria" per gli interventi di cui all'articolo
2, comma 5, lettera c);
     2220  "Opere  di  difesa  degli  arenili:  contributi  in  conto
capitale" per gli interventi di cui all'articolo 2, comma 5,  lettera
d);
     2230   "Opere  di  difesa  degli  arenili:  contributi  costanti
trentacinquennali - nuovi limiti di impegno" per  gli  interventi  di
cui all'articolo 2, comma 5, lettera d).
     b)  l'istituzione  nello  stato  di  previsione  della spesa del
bilancio regionale dei seguenti capitoli:
     2201  "Manutenzione  ordinaria  delle  opere idrauliche di terza
categoria" per gli interventi di cui all'articolo 2, comma 5, lettera
f) attinenti a tali opere - per memoria;
     2240 "Spese per la realizzazione dei piani di bacino",  per  gli
interventi  di  cui  all'articolo 2, comma 4, lettera a), attinenti a
tali spese - per memoria;
     2245 "Spese per l'informatizzazione dei piani di bacino" per gli
interventi di cui all'articolo 2, comma 3, lettera  c),  attinenti  a
tali spese - per memoria;
     2248  "Spese per il finanziamento delle autorita' di bacino" per
gli interventi di cui all'articolo 9, comma 9, e di cui  all'articolo
12, comma 3 - per memoria.
   2.  I  fondi  assegnati dallo Stato ai sensi della legge 18 maggio
1989, n. 183 saranno iscritti nel bilancio  di  previsione  regionale
come segue;
     a)  nello  stato di previsione dell'entrata mediante istituzione
del capiolo 1303 "Fondi assegnati dallo Stato  per  il  finanziamento
degli  interventi  previsti  dalla  legge  18  maggio  1989 n. 183 in
materia di difesa del suolo" - per memoria;
     b) nello stato di previsione della spesa mediante istituzione di
capitali analoghi a quelli elencati nel comma 1 del presente articolo
nonche', per la ripartizione di cui all'articolo 22, comma 5 mediante
l'istituzione del capitolo 2255 "Fondo per lo svolgimento,  da  parte
delle  province,  del  servizio  di polizia idraulica, di navigazione
interna,  di  piena  e  di  pronto  intervento  idraulico"  per   gli
interventi di cui all'articolo 2, comma 5, lettera h) - per memoria.
   3. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di
bilancio.
   4.  Agli  oneri  di  cui  all'articolo  14  si  provvede  con  gli
stanziamenti iscritti al capitolo 0495 "Spese per  compensi,  gettoni
di  presenza,  rimborso  spese  a componenti commissioni, comitati ed
altri organismi previsti da leggi regionali o statali".
   5. Per quanto concerne le spese del personale di cui  al  comma  2
dell'articolo  25  si  provvede  esclusivamente  alla copertura degli
oneri  relativi  al  personale  trasferito  dalla  regione   mediante
istituzione  a  partire  dall'anno finanziario 1994 del capitolo 0579
"Spese per il personale trasferito alle province per le  funzioni  in
materia di difesa del suolo".
   6.  Agli  oneri  per  gli  esercizio  successivi si provvede con i
relativi bilanci.