Art. 33. Norma finanziaria 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante: a) gli stanziamenti iscritti nei seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale: 1815 "Consolidamento e trasferimento di abitati" per gli interventi di cui all'articolo 2, comma 5, lettera a); 1820 "Concorsi, sussidi ed interventi per opere pubbliche di interesse pubblico in dipendenza di alluvioni, piene, frane, mareggiate, esplosioni", per gli interventi di cui articolo 3, comma 1, lettera c) attinenti a tali opere; 1845 "Interventi a favore dei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti per l'esecuzione di lavori urgenti ed indifferibili dipendenti da necessita' di pubblico interesse determinate da calamita' naturali" per gli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c) attinenti a tali opere; 2200 "Manutenzione ordinaria delle opere di bonifica montana e di sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani" per gli interventi di cui all'articolo 2, comma 5, lettera f), attinenti a tali opere; 2205 "Interventi per l'attuazione e riparazione di opere pubbliche di bonifica montana" per gli interventi di cui all'articolo 2, comma 5, lettera b); 2215 "Costruzione, sistemazione e riparazione di opere idrauliche di terza categoria" per gli interventi di cui all'articolo 2, comma 5, lettera c); 2220 "Opere di difesa degli arenili: contributi in conto capitale" per gli interventi di cui all'articolo 2, comma 5, lettera d); 2230 "Opere di difesa degli arenili: contributi costanti trentacinquennali - nuovi limiti di impegno" per gli interventi di cui all'articolo 2, comma 5, lettera d). b) l'istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale dei seguenti capitoli: 2201 "Manutenzione ordinaria delle opere idrauliche di terza categoria" per gli interventi di cui all'articolo 2, comma 5, lettera f) attinenti a tali opere - per memoria; 2240 "Spese per la realizzazione dei piani di bacino", per gli interventi di cui all'articolo 2, comma 4, lettera a), attinenti a tali spese - per memoria; 2245 "Spese per l'informatizzazione dei piani di bacino" per gli interventi di cui all'articolo 2, comma 3, lettera c), attinenti a tali spese - per memoria; 2248 "Spese per il finanziamento delle autorita' di bacino" per gli interventi di cui all'articolo 9, comma 9, e di cui all'articolo 12, comma 3 - per memoria. 2. I fondi assegnati dallo Stato ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183 saranno iscritti nel bilancio di previsione regionale come segue; a) nello stato di previsione dell'entrata mediante istituzione del capiolo 1303 "Fondi assegnati dallo Stato per il finanziamento degli interventi previsti dalla legge 18 maggio 1989 n. 183 in materia di difesa del suolo" - per memoria; b) nello stato di previsione della spesa mediante istituzione di capitali analoghi a quelli elencati nel comma 1 del presente articolo nonche', per la ripartizione di cui all'articolo 22, comma 5 mediante l'istituzione del capitolo 2255 "Fondo per lo svolgimento, da parte delle province, del servizio di polizia idraulica, di navigazione interna, di piena e di pronto intervento idraulico" per gli interventi di cui all'articolo 2, comma 5, lettera h) - per memoria. 3. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio. 4. Agli oneri di cui all'articolo 14 si provvede con gli stanziamenti iscritti al capitolo 0495 "Spese per compensi, gettoni di presenza, rimborso spese a componenti commissioni, comitati ed altri organismi previsti da leggi regionali o statali". 5. Per quanto concerne le spese del personale di cui al comma 2 dell'articolo 25 si provvede esclusivamente alla copertura degli oneri relativi al personale trasferito dalla regione mediante istituzione a partire dall'anno finanziario 1994 del capitolo 0579 "Spese per il personale trasferito alle province per le funzioni in materia di difesa del suolo". 6. Agli oneri per gli esercizio successivi si provvede con i relativi bilanci.