Art. 4.
                      Attivita' della provincia
 
   1. Alla provincia spettano le seguenti funzioni:
     a) collabora con le autorita' di bacino di cui agli articoli 7 e
12 alla elaborazione del piano di bacino e del programma triennale di
interventi,  per quanto attiene ai bacini regionali ed interregionali
e formula proposte alla regione, per  quanto  attiene  al  bacino  di
livello nazionale del fiume Po;
     b)  realizza  le  opere  idrauliche di terza categoria di cui al
regio decreto 25 luglio 1904 n. 523  e  le  opere  di  consolidamento
versanti di cui al decreto legislativo luogotenenziale 30 giugno 1918
n. 1019 e provvede agli interventi di manutenzione;
     c) realizza le opere di bonifica montana di cui agli articoli 28
e  30  della  legge  regionale  16  aprile  1984  n.  22, al di fuori
dell'ambito di competenza delle comunita' montane;
     d) svolge attivita' di polizia idraulica di cui agli articoli 93
e seguenti del regio decreto 25  luglio  1904  n.  523  e  successive
integrazioni  e  modificazioni,  di  pronto  intervento idraulico, di
piena e di navigazione interna, secondo i criteri direttivi di cui al
comma 2, lettera a) dell'art. 8;
     e) svolge attivita' inerenti alle acque ed impianti elettrici di
cui   al  regio  decreto  11  dicembre  1933  n.  1775  e  successive
modificazioni  ed  integrazioni,  con   riferimento   alle   funzioni
amministrative in materia di piccole derivazioni di acque pubbliche e
di  linee  elettriche  relativamente  agli  impianti  non superiori a
150.000 volts, gia' esercitate dalle regioni ai sensi  dell'art.  13,
comma  2,  lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 15
gennaio 1972 n. 8 e degli articoli 87 e 88, comma 4 del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  24  luglio  1977 n. 616 con esclusione
delle competenze di cui agli articoli 4, 5, 6 e  7  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  24  maggio  1988 n. 236, previo parere
vincolante del Comitato tecnico di cui  all'art.  10  della  presente
legge,   in   caso  di  opposizione  validamente  formulata  in  sede
istruttoria;
     f) provvede alle autorizzazioni di cui all'art. 2 della legge  2
febbraio 1974 n. 64;
     g)  esprime  parere  sulle richieste di sclassificazione di zone
del demanio idrico dello Stato ai  sensi  dell'art.  829  del  codice
civile  e di delimitazione nel caso di sponde variabili od incerte ai
sensi dell'art. 94 del regio  decreto  25  luglio  1904  n.  523,  in
conformita'  alle  previsioni  del  piano  di  bacino,  previo parere
vincolante del Comitato tecnico di cui  all'art.  10  della  presente
legge;
     h)   provvede  al  di  fuori  dell'ambito  di  competenza  delle
comunita' montane, alle funzioni attinenti alla  tutela  del  vincolo
idrogeologico,  ai  sensi della legge regionale 16 aprile 1984 n. 22,
nonche' al rilascio di autorizzazioni di  cui  all'art.  42  comma  3
della  medesima  legge,  previo parere vincolante del Corpo Forestale
dello Stato;
     i) provvede agli adempimenti di cui al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 1› novembre 1959 n. 1363 per gli sbarramenti che non
superano i 5 metri di altezza e che determinano un invaso inferiore a
5.000  metri  cubi,  nonche',  previo  parere vincolante del Comitato
tecnico di cui all'art. 10 della presente legge, per quelli sempre di
altezza inferiore a 5 metri che determinano  un  invaso  da  5.000  a
50.000  metri  cubi  e  del Comitato di cui all'art. 9 della presente
legge per quelli compresi fra i 5 e i  10  metri  di  altezza  o  che
determinano  un invaso superiore a 50.000 metri cubi e sino a 100.000
metri cubi;
   2. Il Comitato tecnico provinciale, di cui  all'art.  10,  esprime
parere vincolante su:
     a)  le  autorizzazioni  relative  a  opere  per  le  quali  sono
richieste deroghe all'applicazione  delle  norme  tecniche  stabilite
dalla  Commissione  scientifica  regionale  per  la difesa del suolo,
all'atto della redazione del piano di bacino  campione  del  torrente
Bisagno;
     b)  le  autorizzazioni  per  l'estrazione  di  ciottoli e ghiaia
dall'alveo od altra forma di asportazione che comportino movimenti di
materiali che superano i 2000 metri cubi;
     c) le autorizzazioni,  nei  casi  consentiti,  per  coperture  o
sistemazioni  di  sponde  con  occupazione  di  alveo  demaniale, che
interessino un tratto di corso d'acqua della  lunghezza  superiore  a
metri  100  per  torrenti  con  larghezza  catastale  media  pari  od
inferiore a metri 20 e della lunghezza di cinque volte  la  larghezza
media  catastale  per  corsi  d'acqua  con tale larghezza maggiore di
metri 20;
     d) le autorizzazioni per la costruzione di argini,  intesi  come
terrapieno  a sezione generalmente trapezoidale che serve a contenere
un corso d'acqua in piena, nonche'  le  rettilineazioni  e  le  nuove
inalveazioni  di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 66 del regio decreto 25
luglio 1904 n. 523.
   3. Le funzioni relative alle attivita'  trasferite  devono  essere
svolte  nel  rispetto dei criteri direttivi emanati dall'Autorita' di
bacino  e  gli  atti  conseguenti  devono  essere  coerenti  con   le
indicazioni dei piani di bacino adottati.
   4.  Per  la realizzazione delle opere di bonifica montana previste
alla lettera c)  del  comma  1,  la  provincia  adotta  un  programma
triennale di interventi che viene approvato dalla Giunta regionale.
   5.  Sulla  base del programma triennale la provincia adotta, entro
il 31 marzo di ogni anno, un programma stralcio che  viene  trasmesso
alla  Giunta  regionale  per gli adempimenti di cui all'art. 18 della
legge regionale 12 gennaio 1978 n. 6.
   6. Entro il 31 marzo  di  ogni  anno  la  provincia  inoltra  alla
regione una relazione riferita all'anno precedente avente per oggetto
l'attuazione  delle funzioni tecnico-amministrative trasferite con la
presente   legge,   con   particolare   riferimento   qualitativo   e
quantitativo  ai  servizi di polizia idraulica e, laddove sussistano,
ai servizi di piena, di navigazione interna e  di  pronto  intervento
idraulico.