Art. 4. Attivita' della provincia 1. Alla provincia spettano le seguenti funzioni: a) collabora con le autorita' di bacino di cui agli articoli 7 e 12 alla elaborazione del piano di bacino e del programma triennale di interventi, per quanto attiene ai bacini regionali ed interregionali e formula proposte alla regione, per quanto attiene al bacino di livello nazionale del fiume Po; b) realizza le opere idrauliche di terza categoria di cui al regio decreto 25 luglio 1904 n. 523 e le opere di consolidamento versanti di cui al decreto legislativo luogotenenziale 30 giugno 1918 n. 1019 e provvede agli interventi di manutenzione; c) realizza le opere di bonifica montana di cui agli articoli 28 e 30 della legge regionale 16 aprile 1984 n. 22, al di fuori dell'ambito di competenza delle comunita' montane; d) svolge attivita' di polizia idraulica di cui agli articoli 93 e seguenti del regio decreto 25 luglio 1904 n. 523 e successive integrazioni e modificazioni, di pronto intervento idraulico, di piena e di navigazione interna, secondo i criteri direttivi di cui al comma 2, lettera a) dell'art. 8; e) svolge attivita' inerenti alle acque ed impianti elettrici di cui al regio decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni, con riferimento alle funzioni amministrative in materia di piccole derivazioni di acque pubbliche e di linee elettriche relativamente agli impianti non superiori a 150.000 volts, gia' esercitate dalle regioni ai sensi dell'art. 13, comma 2, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972 n. 8 e degli articoli 87 e 88, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977 n. 616 con esclusione delle competenze di cui agli articoli 4, 5, 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988 n. 236, previo parere vincolante del Comitato tecnico di cui all'art. 10 della presente legge, in caso di opposizione validamente formulata in sede istruttoria; f) provvede alle autorizzazioni di cui all'art. 2 della legge 2 febbraio 1974 n. 64; g) esprime parere sulle richieste di sclassificazione di zone del demanio idrico dello Stato ai sensi dell'art. 829 del codice civile e di delimitazione nel caso di sponde variabili od incerte ai sensi dell'art. 94 del regio decreto 25 luglio 1904 n. 523, in conformita' alle previsioni del piano di bacino, previo parere vincolante del Comitato tecnico di cui all'art. 10 della presente legge; h) provvede al di fuori dell'ambito di competenza delle comunita' montane, alle funzioni attinenti alla tutela del vincolo idrogeologico, ai sensi della legge regionale 16 aprile 1984 n. 22, nonche' al rilascio di autorizzazioni di cui all'art. 42 comma 3 della medesima legge, previo parere vincolante del Corpo Forestale dello Stato; i) provvede agli adempimenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1 novembre 1959 n. 1363 per gli sbarramenti che non superano i 5 metri di altezza e che determinano un invaso inferiore a 5.000 metri cubi, nonche', previo parere vincolante del Comitato tecnico di cui all'art. 10 della presente legge, per quelli sempre di altezza inferiore a 5 metri che determinano un invaso da 5.000 a 50.000 metri cubi e del Comitato di cui all'art. 9 della presente legge per quelli compresi fra i 5 e i 10 metri di altezza o che determinano un invaso superiore a 50.000 metri cubi e sino a 100.000 metri cubi; 2. Il Comitato tecnico provinciale, di cui all'art. 10, esprime parere vincolante su: a) le autorizzazioni relative a opere per le quali sono richieste deroghe all'applicazione delle norme tecniche stabilite dalla Commissione scientifica regionale per la difesa del suolo, all'atto della redazione del piano di bacino campione del torrente Bisagno; b) le autorizzazioni per l'estrazione di ciottoli e ghiaia dall'alveo od altra forma di asportazione che comportino movimenti di materiali che superano i 2000 metri cubi; c) le autorizzazioni, nei casi consentiti, per coperture o sistemazioni di sponde con occupazione di alveo demaniale, che interessino un tratto di corso d'acqua della lunghezza superiore a metri 100 per torrenti con larghezza catastale media pari od inferiore a metri 20 e della lunghezza di cinque volte la larghezza media catastale per corsi d'acqua con tale larghezza maggiore di metri 20; d) le autorizzazioni per la costruzione di argini, intesi come terrapieno a sezione generalmente trapezoidale che serve a contenere un corso d'acqua in piena, nonche' le rettilineazioni e le nuove inalveazioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 66 del regio decreto 25 luglio 1904 n. 523. 3. Le funzioni relative alle attivita' trasferite devono essere svolte nel rispetto dei criteri direttivi emanati dall'Autorita' di bacino e gli atti conseguenti devono essere coerenti con le indicazioni dei piani di bacino adottati. 4. Per la realizzazione delle opere di bonifica montana previste alla lettera c) del comma 1, la provincia adotta un programma triennale di interventi che viene approvato dalla Giunta regionale. 5. Sulla base del programma triennale la provincia adotta, entro il 31 marzo di ogni anno, un programma stralcio che viene trasmesso alla Giunta regionale per gli adempimenti di cui all'art. 18 della legge regionale 12 gennaio 1978 n. 6. 6. Entro il 31 marzo di ogni anno la provincia inoltra alla regione una relazione riferita all'anno precedente avente per oggetto l'attuazione delle funzioni tecnico-amministrative trasferite con la presente legge, con particolare riferimento qualitativo e quantitativo ai servizi di polizia idraulica e, laddove sussistano, ai servizi di piena, di navigazione interna e di pronto intervento idraulico.