Art. 6. Attivita' delle comunita' montane 1. Le comunita' montane, fermo restando il futuro assetto a seguito della applicazione degli articoli 28 e 29 della legge 8 giugno 1990 n. 142, in materia di difesa del suolo e nell'ambito territoriale di competenza svolgono le funzioni relative a: a) realizzazione e collaudo delle opere di bonifica montana di cui agli articoli 28 e 30 della legge 16 aprile 1984 n. 22; b) tutela del vincolo idrogeologico ai sensi della legge regionale 16 aprile 1984 n. 22, previo parere dell'amministrazione provinciale; c) rilascio di autorizzazioni di cui all'art. 42, comma 3 della legge regionale 16 aprile 1984 n. 22, a seguito di parere vincolante del Corpo forestale dello Stato.