Art. 6.
                  Attivita' delle comunita' montane
 
   1.  Le  comunita'  montane,  fermo  restando  il  futuro assetto a
seguito della applicazione degli articoli  28  e  29  della  legge  8
giugno  1990  n.  142,  in  materia di difesa del suolo e nell'ambito
territoriale di competenza svolgono le funzioni relative a:
     a) realizzazione e collaudo delle opere di bonifica  montana  di
cui agli articoli 28 e 30 della legge 16 aprile 1984 n. 22;
     b)  tutela  del  vincolo  idrogeologico  ai  sensi  della  legge
regionale 16 aprile 1984 n. 22,  previo  parere  dell'amministrazione
provinciale;
     c)  rilascio di autorizzazioni di cui all'art. 42, comma 3 della
legge regionale 16 aprile 1984 n. 22, a seguito di parere  vincolante
del Corpo forestale dello Stato.