Art. 7.
              Autorita' di bacino di rilievo regionale
 
   1.  Per  tutti i bacini di rilievo regionale, ai sensi della legge
18 maggio 1989 n. 183, e' istituita l'Autorita' di bacino, che  opera
considerando  gli  ambiti  di cui alla lettera b) comma 2 dell'art. 3
come ecosistemi unitari.
   2. Sono organi dell'Autorita' di bacino:
     a) il Comitato istituzionale;
     b) il Comitato tecnico regionale;
     c) i Comitati tecnici provinciali e della citta' metropolitana.