Art. 7. Autorita' di bacino di rilievo regionale 1. Per tutti i bacini di rilievo regionale, ai sensi della legge 18 maggio 1989 n. 183, e' istituita l'Autorita' di bacino, che opera considerando gli ambiti di cui alla lettera b) comma 2 dell'art. 3 come ecosistemi unitari. 2. Sono organi dell'Autorita' di bacino: a) il Comitato istituzionale; b) il Comitato tecnico regionale; c) i Comitati tecnici provinciali e della citta' metropolitana.