Art. 8. Comitato istituzionale 1. Il Comitato istituzionale, costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale e' composto dal Presidente della Giunta regionale che lo presiede e da due assessori competenti per materia individuati dalla Giunta regionale all'inizio di ogni legislatura, dal Presidente delle amministrazioni provinciali, dal Sindaco della citta' metropolitana o loro delegati, da un rappresentante regionale dell'Unione nazionale delle comunita' montane. 2. Il Comitato istituzionale nei bacini di rilievo regionale, su proposta del Comitato tecnico regionale di cui all'art. 9: a) stabilisce i criteri e le direttive vincolanti per la organizzazione ed il funzionamento del servizio di polizia idraulica e di quello per la manutenzione delle opere, nonche', a seguito delle istruzioni e dei finanziamenti statali, di cui all'art. 21 della legge 18 maggio 1989 n. 183, per l'organizzazione del servizio di pronto intervento idraulico e, laddove ne sussistano le condizioni, dei servizi di piena e di navigazione interna; b) stabilisce gli specifici criteri, metodi e obiettivi per la elaborazione dei singoli piani di bacino, in conformita' agli indirizzi ed ai criteri di cui all'art. 2 comma 2 e all'art. 3 comma 2, lettera a) della presente legge nonche' all'art. 4 della legge 18 maggio 1989 n. 183; c) delibera ai fini dei commi 2 e 5 dell'art. 16 sui piani di bacino e sui programmi triennali di intervento; d) individua i tempi per la redazione dei piani di bacino e le modalita' per eventuali articolazioni in piani riferiti a sub-bacini ad ambiti comprendenti piu' bacini idrografici; e) assicura il coordinamento dei piani di risanamento e tutela delle acque con i piani di bacino; f) verifica l'attuazione dei piani di bacino; g) stabilisce i criteri e le direttive vincolanti per il rilascio di provvedimenti, di autorizzazioni e di concessione per lo svolgimento delle funzioni in materia di conservazione e difesa del territorio, del suolo e del sottosuolo e di tutela ed uso delle acque nei bacini idrografici di rilievo regionale; h) collabora con i servizi tecnici nazionali di cui all'art. 9 della legge 18 maggio 1989 n. 183; i) coordina l'attivita' della rete regionale di rilevamento dei dati geofisici e ambientali di intesa con i Servizi tecnici nazionali; l) valuta le proposte formulate dalla Conferenza provinciale per la difesa del suolo di cui all'art. 11 e acquisisce il parere qualora ritenuto opportuno.