Art. 8.
                       Comitato istituzionale
 
   1.  Il  Comitato  istituzionale,  costituito   con   decreto   del
Presidente  della  Giunta  regionale e' composto dal Presidente della
Giunta regionale che lo presiede e da due  assessori  competenti  per
materia   individuati  dalla  Giunta  regionale  all'inizio  di  ogni
legislatura, dal Presidente delle  amministrazioni  provinciali,  dal
Sindaco   della   citta'   metropolitana   o  loro  delegati,  da  un
rappresentante  regionale  dell'Unione  nazionale   delle   comunita'
montane.
   2.  Il  Comitato istituzionale nei bacini di rilievo regionale, su
proposta del Comitato tecnico regionale di cui all'art. 9:
     a) stabilisce  i  criteri  e  le  direttive  vincolanti  per  la
organizzazione  ed il funzionamento del servizio di polizia idraulica
e di quello per la manutenzione delle opere, nonche', a seguito delle
istruzioni e dei finanziamenti statali,  di  cui  all'art.  21  della
legge  18  maggio  1989  n. 183, per l'organizzazione del servizio di
pronto intervento idraulico e, laddove ne sussistano  le  condizioni,
dei servizi di piena e di navigazione interna;
     b)  stabilisce  gli specifici criteri, metodi e obiettivi per la
elaborazione  dei  singoli  piani  di  bacino,  in  conformita'  agli
indirizzi  ed ai criteri di cui all'art. 2 comma 2 e all'art. 3 comma
2, lettera a) della presente legge nonche' all'art. 4 della legge  18
maggio 1989 n. 183;
     c)  delibera  ai  fini dei commi 2 e 5 dell'art. 16 sui piani di
bacino e sui programmi triennali di intervento;
     d) individua i tempi per la redazione dei piani di bacino  e  le
modalita'  per eventuali articolazioni in piani riferiti a sub-bacini
ad ambiti comprendenti piu' bacini idrografici;
     e) assicura il coordinamento dei piani di risanamento  e  tutela
delle acque con i piani di bacino;
     f) verifica l'attuazione dei piani di bacino;
     g)  stabilisce  i  criteri  e  le  direttive  vincolanti  per il
rilascio di provvedimenti, di autorizzazioni e di concessione per  lo
svolgimento  delle  funzioni in materia di conservazione e difesa del
territorio, del suolo e del sottosuolo e di tutela ed uso delle acque
nei bacini idrografici di rilievo regionale;
     h) collabora con i servizi tecnici nazionali di cui  all'art.  9
della legge 18 maggio 1989 n. 183;
     i)  coordina l'attivita' della rete regionale di rilevamento dei
dati  geofisici  e  ambientali  di  intesa  con  i  Servizi   tecnici
nazionali;
     l) valuta le proposte formulate dalla Conferenza provinciale per
la difesa del suolo di cui all'art. 11 e acquisisce il parere qualora
ritenuto opportuno.