Art. 4.
              Obblighi degli enti proprietari o gestori
 
   1. Gli istituti autonomi per le case popolari (IACP) sono tenuti a
fornire  alla  Regione,  entro  il  31  marzo  di ogni anno, supporti
informatici recanti i dati di identificazione anagrafica degli utenti
degli alloggi di edilizia  residenziale  pubblica  e  del  rispettivo
coniuge,  i dati relativi al reddito e alle condizioni d'uso e i dati
di identificazione dell'alloggio utilizzato, nonche'  i  dati,  nella
forma  analitica  o  sintetica  richiesta  dalla Regione, relativi al
canone di locazione dell'alloggio, alla sua consistenza,  allo  stato
di   manutenzione   e   agli   interventi   effettuati  e  occorrenti
sull'organismo abitativo e sull'alloggio.
   2. L'entita' e le modalita' di codificazione e memorizzazione  dei
dati  sono  stabilite  dalla  Regione  e  aggiornate  nell'ambito del
programma regionale per l'edilizia residenziale.
   3. L'obbligo  riguarda  tutti  gli  alloggi  in  proprieta'  o  in
gestione agli Istituti.
   4. I comuni e gli enti pubblici proprietari di alloggi di edilizia
residenziale  pubblica non ancora affidati, ai sensi dell'articolo 14
della legge regionale 2 maggio 1990 n.  34,  in  gestione  allo  IACP
competente per territorio o esclusi dal suddetto obbligo, sono tenuti
a fornire i dati di cui ai commi precedenti direttamente alla Regione
Liguria, su supporti magnetici, o, in mancanza, cartacei.
   5. Gli enti pubblici e gli organi dell'amministrazione dello Stato
sono tenuti, in attuazione dell'articolo 23 della legge 8 agosto 1977
n.  513  "Provvedimenti  urgenti per l'accelerazione dei programmi in
corso, finanziamento di un programma straordinario  e  canone  minimo
dell'edilizia  residenziale  pubblica", a fornire alla Regione o agli
enti proprietari o gestori, le informazioni e  la  documentazione  in
loro possesso utili alla realizzazione dell'anagrafe dell'utenza.
   6.  Gli  IACP e gli enti che non forniscono i dati occorrenti alla
formazione dell'anagrafe dell'utenza e  del  patrimonio  residenziale
pubblico  secondo  le  modalita'  di  cui  all'articolo  5,  o che li
forniscono in modo ampiamente carente, sono esclusi dall'assegnazione
dei finanziamenti statali e  regionali  disposti  dalla  Regione  per
l'edilizia residenziale, fino a che i dati non vengano forniti.