Art. 4. Obblighi degli enti proprietari o gestori 1. Gli istituti autonomi per le case popolari (IACP) sono tenuti a fornire alla Regione, entro il 31 marzo di ogni anno, supporti informatici recanti i dati di identificazione anagrafica degli utenti degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e del rispettivo coniuge, i dati relativi al reddito e alle condizioni d'uso e i dati di identificazione dell'alloggio utilizzato, nonche' i dati, nella forma analitica o sintetica richiesta dalla Regione, relativi al canone di locazione dell'alloggio, alla sua consistenza, allo stato di manutenzione e agli interventi effettuati e occorrenti sull'organismo abitativo e sull'alloggio. 2. L'entita' e le modalita' di codificazione e memorizzazione dei dati sono stabilite dalla Regione e aggiornate nell'ambito del programma regionale per l'edilizia residenziale. 3. L'obbligo riguarda tutti gli alloggi in proprieta' o in gestione agli Istituti. 4. I comuni e gli enti pubblici proprietari di alloggi di edilizia residenziale pubblica non ancora affidati, ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 2 maggio 1990 n. 34, in gestione allo IACP competente per territorio o esclusi dal suddetto obbligo, sono tenuti a fornire i dati di cui ai commi precedenti direttamente alla Regione Liguria, su supporti magnetici, o, in mancanza, cartacei. 5. Gli enti pubblici e gli organi dell'amministrazione dello Stato sono tenuti, in attuazione dell'articolo 23 della legge 8 agosto 1977 n. 513 "Provvedimenti urgenti per l'accelerazione dei programmi in corso, finanziamento di un programma straordinario e canone minimo dell'edilizia residenziale pubblica", a fornire alla Regione o agli enti proprietari o gestori, le informazioni e la documentazione in loro possesso utili alla realizzazione dell'anagrafe dell'utenza. 6. Gli IACP e gli enti che non forniscono i dati occorrenti alla formazione dell'anagrafe dell'utenza e del patrimonio residenziale pubblico secondo le modalita' di cui all'articolo 5, o che li forniscono in modo ampiamente carente, sono esclusi dall'assegnazione dei finanziamenti statali e regionali disposti dalla Regione per l'edilizia residenziale, fino a che i dati non vengano forniti.