Art. 2.
                             Convenzioni
 
   1.  Le  attivita'  e le iniziative alle quali la regione partecipa
sono concordate attraverso apposite convenzioni stipulate con  l'Ente
autonomo  Teatro  Comunale  dell'Opera  di  Genova  e approvate dalla
Giunta regionale.
   2.  L'intervento  finanziario   della   Regione   e'   indirizzato
prioritariamente:
     a)  al  sostegno  di  quelle  iniziative  formative  a carattere
avanzato che  risulta  opportuno  attivare  sulla  base  di  adeguate
verifiche di fattibilita', in particolare nel settore della danza con
la  costituzione  di  una  scuola  di  alto  perfezionamento,  al cui
finanziamento si provvede con lo stanziamento di cui all'articolo 4 e
con i possibili interventi regionali  nel  settore  della  formazione
professionale;
     b)  alla  incentivazione  della  fruizione  delle  attivita' del
teatro  o  da  parte  dell'intera  comunita'  ligure,  anche  con  la
attivazione  di sistemi telematici di prenotazione degli spettacoli e
con agevolazioni per la partecipazione di gruppi.