Art. 2. Convenzioni 1. Le attivita' e le iniziative alle quali la regione partecipa sono concordate attraverso apposite convenzioni stipulate con l'Ente autonomo Teatro Comunale dell'Opera di Genova e approvate dalla Giunta regionale. 2. L'intervento finanziario della Regione e' indirizzato prioritariamente: a) al sostegno di quelle iniziative formative a carattere avanzato che risulta opportuno attivare sulla base di adeguate verifiche di fattibilita', in particolare nel settore della danza con la costituzione di una scuola di alto perfezionamento, al cui finanziamento si provvede con lo stanziamento di cui all'articolo 4 e con i possibili interventi regionali nel settore della formazione professionale; b) alla incentivazione della fruizione delle attivita' del teatro o da parte dell'intera comunita' ligure, anche con la attivazione di sistemi telematici di prenotazione degli spettacoli e con agevolazioni per la partecipazione di gruppi.