Art. 4. Norma finanziaria 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 2 della presente legge si provvede mediante utilizzazione, ai sensi dell'articolo 31 della legge regionale 4 novembre 1977 n. 42, di quota pari a L. 1.000.000.000 in termini di competenza del "Fondo occorrente per far fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso concernenti spese in conto capitale o di investimento per ulteriori programmi di sviluppo", iscritto al capitolo 9530 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1992 ed istituzione, nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1993, del capitolo 3646 "Interventi a favore del Teatro Comunale dell'Opera di Genova" con lo stanziamento di lire 1.000.000.000 in termini di competenza. 2. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 3 si provvede mediante le seguenti variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1993: riduzione di lire 20.000.000 in termini di competenza e di cassa del capitolo 0305 "Spese di rappresentanza e del cerimoniale per l'esercizio delle funzioni del Presidente e dei membri della Giunta regionale"; riduzione di lire 60.000.000 in termini di competenza e di cassa del capitolo 0360 "Realizzazione, sviluppo e gestione sistema informativo elettronico della Regione"; riduzione di lire 50.000.000 in termini di competenza e di cassa del capitolo 0510 "Spese per l'impiego del corpo forestale dello Stato in attuazione dell'articolo 11 ultimo comma del d.P.R. 15 gennaio 1972 n. 11 e 71 lettera g) del d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616"; riduzione di lire 50.000.000 in termini di competenza e di cassa del capitolo 0632 "Spese per studi, ricerche, elaborazioni e per la redazione e diffusione delle informazioni e conoscenze del piano di riferimento territoriale regionale (PRTR) e per la definizione delle nuove competenze in materia di pianificazione attribuite a province e comuni nonche' alla istituzione dell'area metropolitana"; riduzione di lire 50.000.000 in termini di competenza e di cassa del capitolo 1400 "Manutenzione, riparazione, illuminazione e pulizia dei porti, manutenzione e riparazione delle opere di edilizia portuale. escavazione di porti e spiagge"; riduzione di lire 60.000.000 in termini di competenza e di cassa del capitolo 3660 "Contributi per attivita' di promozione culturale e sovvenzioni ai comitati organizzatori per la realizzazione di iniziativa culturali di particolare rilevanza"; riduzione di lire 50.000.000 in termini di competenza e di cassa del capitolo 4805 "Interventi per gli asili nido destinati all'attivita' sanitaria e psicopedagogica del bambino di cui all'articolo 6, punto 3 della legge 6 dicembre 1971 n. 1044"; riduzione di lire 50.000.000 in termini di competenza e di cassa del capitolo 8225 "Interventi straordinari a favore delle imprese di pesca e acquacoltura marittima a seguito delle eccezionali calamita' ecologiche che hanno colpito il Mar Ligure nel 1991"; riduzione di lire 50.000.000 in termini di competenza e di cassa del capitolo 8415 "Contributi agli enti turistici subregionali per spese di personale"; riduzione di lire 60.000.000 in termini di competenza e di cassa del capitolo 9570 "Fondo di riserva per spese obbligatorie e d'ordine"; istituzione del capitolo 3647 "Contributo per la gestione dell'Ente autonomo Teatro Comunale dell'Opera di Genova" con lo stanziamento di lire 500.000.000 in termini di competenza e di cassa. La presente legge reginale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria. Genova, 15 luglio 1993 FERRERO