Art. 4.
                          Norma finanziaria
 
   1.  Agli  oneri  derivanti  dall'attuazione  dell'articolo 2 della
presente  legge  si  provvede  mediante   utilizzazione,   ai   sensi
dell'articolo  31  della  legge  regionale  4 novembre 1977 n. 42, di
quota pari a L. 1.000.000.000 in termini  di  competenza  del  "Fondo
occorrente  per  far  fronte  agli  oneri dipendenti da provvedimenti
legislativi in  corso  concernenti  spese  in  conto  capitale  o  di
investimento  per  ulteriori  programmi  di  sviluppo",  iscritto  al
capitolo 9530 dello stato di previsione della spesa del bilancio  per
l'anno  finanziario  1992  ed  istituzione, nello stato di previsione
della spesa del bilancio per l'anno finanziario  1993,  del  capitolo
3646  "Interventi  a favore del Teatro Comunale dell'Opera di Genova"
con lo stanziamento di lire 1.000.000.000 in termini di competenza.
   2.  Agli  oneri  derivanti  dall'attuazione  dell'articolo  3   si
provvede  mediante  le  seguenti  variazioni allo stato di previsione
della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1993:
    riduzione  di lire 20.000.000 in termini di competenza e di cassa
del capitolo 0305 "Spese di  rappresentanza  e  del  cerimoniale  per
l'esercizio  delle  funzioni del Presidente e dei membri della Giunta
regionale";
    riduzione di lire 60.000.000 in termini di competenza e di  cassa
del   capitolo  0360  "Realizzazione,  sviluppo  e  gestione  sistema
informativo elettronico della Regione";
    riduzione di lire 50.000.000 in termini di competenza e di  cassa
del  capitolo  0510  "Spese  per  l'impiego del corpo forestale dello
Stato in attuazione dell'articolo  11  ultimo  comma  del  d.P.R.  15
gennaio 1972 n. 11 e 71 lettera g) del d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616";
    riduzione  di lire 50.000.000 in termini di competenza e di cassa
del capitolo 0632 "Spese per studi, ricerche, elaborazioni e  per  la
redazione  e  diffusione delle informazioni e conoscenze del piano di
riferimento territoriale regionale (PRTR) e per la definizione  delle
nuove competenze in materia di pianificazione attribuite a province e
comuni nonche' alla istituzione dell'area metropolitana";
    riduzione  di lire 50.000.000 in termini di competenza e di cassa
del capitolo 1400 "Manutenzione, riparazione, illuminazione e pulizia
dei  porti,  manutenzione  e  riparazione  delle  opere  di  edilizia
portuale. escavazione di porti e spiagge";
    riduzione  di lire 60.000.000 in termini di competenza e di cassa
del capitolo 3660 "Contributi per attivita' di promozione culturale e
sovvenzioni  ai  comitati  organizzatori  per  la  realizzazione   di
iniziativa culturali di particolare rilevanza";
    riduzione  di lire 50.000.000 in termini di competenza e di cassa
del  capitolo  4805  "Interventi  per  gli   asili   nido   destinati
all'attivita'   sanitaria   e  psicopedagogica  del  bambino  di  cui
all'articolo 6, punto 3 della legge 6 dicembre 1971 n. 1044";
    riduzione di lire 50.000.000 in termini di competenza e di  cassa
del  capitolo 8225 "Interventi straordinari a favore delle imprese di
pesca e acquacoltura marittima a seguito delle eccezionali  calamita'
ecologiche che hanno colpito il Mar Ligure nel 1991";
    riduzione  di lire 50.000.000 in termini di competenza e di cassa
del capitolo 8415 "Contributi agli enti  turistici  subregionali  per
spese di personale";
    riduzione  di lire 60.000.000 in termini di competenza e di cassa
del  capitolo  9570  "Fondo  di  riserva  per  spese  obbligatorie  e
d'ordine";
    istituzione   del  capitolo  3647  "Contributo  per  la  gestione
dell'Ente autonomo Teatro  Comunale  dell'Opera  di  Genova"  con  lo
stanziamento di lire 500.000.000 in termini di competenza e di cassa.
   La   presente  legge  reginale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
Ufficiale della Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di
osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.
    Genova, 15 luglio 1993
 
                               FERRERO