IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge regionale: Art. 1. Accelerazione delle procedure espropriative dell'ENEL 1. L'ENEL, per le occupazioni temporanee o d'urgenza occorrenti all'esecuzione delle opere elettriche fino a 150.000 volts, puo' avvalersi della procedura di cui all'articolo 3, commi 2 e seguenti della legge 3 gennaio 1978 n. 1 "Accelerazione delle procedure per la esecuzione di opere pubbliche e di impianti e costruzioni industriali". 2. Nel procedere all'esproprio o all'asservimento delle aree, non occorre redigere uno stato di consistenza qualora a cio' si sia gia' provveduto in sede di occupazione ed il piano di esproprio o di asservimento non comporti variazioni rispetto allo stato di consistenza sulla base del quale e' stata pronunciata l'occupazione stessa.