IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge regionale:
 
                               Art. 1.
        Accelerazione delle procedure espropriative dell'ENEL
 
   1. L'ENEL, per le occupazioni temporanee  o  d'urgenza  occorrenti
all'esecuzione  delle  opere  elettriche  fino  a 150.000 volts, puo'
avvalersi della procedura di cui all'articolo 3, commi 2  e  seguenti
della legge 3 gennaio 1978 n. 1 "Accelerazione delle procedure per la
esecuzione   di   opere   pubbliche   e  di  impianti  e  costruzioni
industriali".
   2. Nel procedere all'esproprio o all'asservimento delle aree,  non
occorre  redigere uno stato di consistenza qualora a cio' si sia gia'
provveduto in sede di occupazione ed  il  piano  di  esproprio  o  di
asservimento   non   comporti   variazioni  rispetto  allo  stato  di
consistenza sulla base del quale e' stata  pronunciata  l'occupazione
stessa.