Art. 3.
                          Norma transitoria
 
   1.  Dal  giorno  successivo  a quello dell'entrata in vigore della
presente legge, il  Servizio  regionale  Edilizia  sociale  e  affari
generali  dei  LL.PP.  provvede  alla  consegna  alle  province della
documentazione relativa alle espropriazioni gia' concluse e a  quelle
in corso, di cui all'articolo 2, comma 6.
   2.  La  delega  alle province di cui all'articolo 2 ha effetto dal
quarantacinquesimo giorno  successivo  all'entrata  in  vigore  della
presente legge.