Art. 3. Norma transitoria 1. Dal giorno successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge, il Servizio regionale Edilizia sociale e affari generali dei LL.PP. provvede alla consegna alle province della documentazione relativa alle espropriazioni gia' concluse e a quelle in corso, di cui all'articolo 2, comma 6. 2. La delega alle province di cui all'articolo 2 ha effetto dal quarantacinquesimo giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge.