Art. 4. Norma finanziaria 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante il prelevamento di lire 50.000.000, in termini di competenza e di cassa, dal capitolo 9500 "Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso concernenti spese correnti per funzioni normali" dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1993 ed il conseguente aumento, nel medesimo stato di previsione, del capitolo 0565, la cui denominazione viene cosi' modificata: "Fondo per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di espropriazione, delegate alle province", in termini di competenza e di cassa. 2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con i relativi bilanci di previsione.