Art. 4.
                          Norma finanziaria
 
   1.  Agli  oneri  derivanti dall'attuazione della presente legge si
provvede mediante il prelevamento di lire 50.000.000, in  termini  di
competenza  e  di  cassa, dal capitolo 9500 "Fondo occorrente per far
fronte ad oneri dipendenti  da  provvedimenti  legislativi  in  corso
concernenti  spese  correnti  per  funzioni  normali"  dello stato di
previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1993 ed il
conseguente aumento, nel medesimo stato di previsione,  del  capitolo
0565,  la  cui  denominazione  viene  cosi'  modificata:  "Fondo  per
l'esercizio   delle   funzioni   amministrative   in    materia    di
espropriazione,  delegate  alle province", in termini di competenza e
di cassa.
   2. Agli oneri per  gli  esercizi  successivi  si  provvede  con  i
relativi bilanci di previsione.