Art. 5.
                        Abrogazione di norme
 
   1.  L'articolo 5, comma 6, della legge regionale 22 agosto 1989 n.
32 e la legge regionale 12 aprile 1990, n. 18 sono abrogati.
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale  della  Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque spetti di
osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.
    Genova, 15 luglio 1993
 
                               FERRERO