Art. 5. Abrogazione di norme 1. L'articolo 5, comma 6, della legge regionale 22 agosto 1989 n. 32 e la legge regionale 12 aprile 1990, n. 18 sono abrogati. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria. Genova, 15 luglio 1993 FERRERO