Art. 2. M o d a l i t a' 1. I contributi di cui all'articolo 1 consistono in: a) contributi straordinari fino al 50 per cento della esposizione debitoria per capitale ed interessi come determinata ai sensi dell'articolo 1, secondo comma, lettere a) e c); b) contributi straordinari pari all'attualizzazione del concorso nel pagamento degli interessi sui mutui agevolati di miglioramento fondiario contratti fra il 1 gennaio 1981 ed il 31 dicembre 1984 che puo' al massimo essere pari alla differenza tra il tasso di interesse stabilito a carico dei beneficiari al momento del contratto definitivo di mutuo ed i tassi minimi agevolati stabiliti dallo Stato in applicazione dell'articolo 109 terzo comma del d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 con riferimento a quelli vigenti nel bimestre settembre- ottobre 1992. 2. Gli interventi di cui all'articolo 1, secondo comma, lettera c), non possono comunque superare il 30 per cento della somma globalmente impegnata con la presente legge.