Art. 2.
                          M o d a l i t a'
 
   1. I contributi di cui all'articolo 1 consistono in:
     a)   contributi   straordinari   fino  al  50  per  cento  della
esposizione debitoria per capitale ed interessi come  determinata  ai
sensi dell'articolo 1, secondo comma, lettere a) e c);
     b) contributi straordinari pari all'attualizzazione del concorso
nel  pagamento  degli  interessi sui mutui agevolati di miglioramento
fondiario contratti fra il 1 gennaio 1981 ed il 31 dicembre 1984  che
puo' al massimo essere pari alla differenza tra il tasso di interesse
stabilito   a   carico  dei  beneficiari  al  momento  del  contratto
definitivo di mutuo ed i tassi minimi agevolati stabiliti dallo Stato
in applicazione dell'articolo 109 terzo comma del  d.P.R.  24  luglio
1977  n. 616 con riferimento a quelli vigenti nel bimestre settembre-
ottobre 1992.
   2. Gli interventi di cui all'articolo 1,  secondo  comma,  lettera
c),  non  possono  comunque  superare  il  30  per  cento della somma
globalmente impegnata con la presente legge.