Art. 3.
                        Domanda di contributo
 
   1.  Le  cooperative  interessate  devono  presentare  domanda   di
contributo corredata da:
     a) atto costitutivo e statuto vigente in copia autentica;
     b)  bilancio  dell'ultimo  esercizio  con relazioni e verbale di
approvazione da parte dell'assemblea in copia autentica;
     c) piano di risanamento approvato dall'assemblea  dei  soci  con
delibera da trasmettere in copia autentica che deve contenere:
    1)  la  situazione  economico-finanziaria  della  cooperativa con
l'indicazione delle soluzione individuate per il risanamento;
    2) l'impegno  dei  soci  ad  un  intervento  finanziario  per  il
risanamento;
     d)   relazione   a   firma   del  Presidente  del  consiglio  di
amministrazione e del Presidente del collegio  sindacale  concernente
il piano di risanamento di cui alla lettera c);
     e)  certificato  del Tribunale, in data non antriore a tre mesi,
dal quale risulti che la cooperativa si  trova  nel  pieno  e  libero
esercizio  dei  propri  diritti,  recante  il  nominativo  del legale
rappresentante;
     f) certificato prefettizio di iscrizione nell'apposito  registro
delle cooperative agricole;
     g)  certifiato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato
e  Agricoltura  competente  per  territorio   circa   la   situazione
aggiornata della cooperativa;
     h)    delibera   in   copia   autenticata   del   Consiglio   di
amministrazione che approva il piano di risanamento ed  autorizza  il
Presidente a sottoscrivere i conseguenti impegni del caso;
     i)   dichiarazioni   bancarie  attestanti  l'intera  esposizione
debitoria al 30 settembre 1992;
     l) elenco dei soci in copia autentica a firma del Presidente del
Consiglio di amministrazione e del Presidente del Collegio sindacale;
     m) dichiarazione del Presdiente del Consiglio di amministrazione
e del Presidente del Collegio sindacale in ordine a benefici concessi
o in via di concessione allo stesso titolo da parte della CEE,  dello
Stato e di altri enti pubblici.
   2.  Il  piano  di risanamento delle passivita' onerose di cui alla
lettera c) del primo comma deve  dimostrare  che  con  il  contributo
straordinario  richiesto  la situazione finanziaria della cooperativa
puo'  garantire  entro  un  periodo  massimo  di  cinque  anni   tale
risanamento.