Art. 3. Domanda di contributo 1. Le cooperative interessate devono presentare domanda di contributo corredata da: a) atto costitutivo e statuto vigente in copia autentica; b) bilancio dell'ultimo esercizio con relazioni e verbale di approvazione da parte dell'assemblea in copia autentica; c) piano di risanamento approvato dall'assemblea dei soci con delibera da trasmettere in copia autentica che deve contenere: 1) la situazione economico-finanziaria della cooperativa con l'indicazione delle soluzione individuate per il risanamento; 2) l'impegno dei soci ad un intervento finanziario per il risanamento; d) relazione a firma del Presidente del consiglio di amministrazione e del Presidente del collegio sindacale concernente il piano di risanamento di cui alla lettera c); e) certificato del Tribunale, in data non antriore a tre mesi, dal quale risulti che la cooperativa si trova nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, recante il nominativo del legale rappresentante; f) certificato prefettizio di iscrizione nell'apposito registro delle cooperative agricole; g) certifiato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competente per territorio circa la situazione aggiornata della cooperativa; h) delibera in copia autenticata del Consiglio di amministrazione che approva il piano di risanamento ed autorizza il Presidente a sottoscrivere i conseguenti impegni del caso; i) dichiarazioni bancarie attestanti l'intera esposizione debitoria al 30 settembre 1992; l) elenco dei soci in copia autentica a firma del Presidente del Consiglio di amministrazione e del Presidente del Collegio sindacale; m) dichiarazione del Presdiente del Consiglio di amministrazione e del Presidente del Collegio sindacale in ordine a benefici concessi o in via di concessione allo stesso titolo da parte della CEE, dello Stato e di altri enti pubblici. 2. Il piano di risanamento delle passivita' onerose di cui alla lettera c) del primo comma deve dimostrare che con il contributo straordinario richiesto la situazione finanziaria della cooperativa puo' garantire entro un periodo massimo di cinque anni tale risanamento.