Art. 5.
                       Concessione contributi
 
   1. I contributi sono concessi dalla Giunta regionale sulla base di
una graduatoria elaborata da un nucleo di valutazione composto da:
     a)  un  dirigente  del  Servizio  Programmi  e Piani di Sviluppo
Agricolo;
     b)   un   dirigente   del   Servizio   Produzioni   Agricole   e
Valorizzazione dell'Agricoltura;
     c)    un   dirigente   del   Servizio   Assistenza   Tecnica   e
Sperimentazione in Agricoltura;
     d) un dirigente dei Servizi Finanziari;
     e) un esperto in possesso di comprovata esperienza nelle materie
economico-finanziarie;
     f) un esperto in discipline giuridiche e/o economiche;
   2. Il nucleo di valutazione puo' essere integrato,  se  del  caso,
con  un  esperto  nelle  discipline  di cui al primo comma scelto dal
Presidente della Giunta regionale tra docenti universitari.
   3.   Ai   componenti  il  nucleo  di  valutazione,  estranei  alla
amministrazione regionale, e' corrisposta, oltre  al  rimborso  delle
spese   idoneamente  documentate,  l'indennita'  di  cui  alla  legge
regionale 5 marzo 1984 n. 13 e successive modificazioni.