Art. 5. Concessione contributi 1. I contributi sono concessi dalla Giunta regionale sulla base di una graduatoria elaborata da un nucleo di valutazione composto da: a) un dirigente del Servizio Programmi e Piani di Sviluppo Agricolo; b) un dirigente del Servizio Produzioni Agricole e Valorizzazione dell'Agricoltura; c) un dirigente del Servizio Assistenza Tecnica e Sperimentazione in Agricoltura; d) un dirigente dei Servizi Finanziari; e) un esperto in possesso di comprovata esperienza nelle materie economico-finanziarie; f) un esperto in discipline giuridiche e/o economiche; 2. Il nucleo di valutazione puo' essere integrato, se del caso, con un esperto nelle discipline di cui al primo comma scelto dal Presidente della Giunta regionale tra docenti universitari. 3. Ai componenti il nucleo di valutazione, estranei alla amministrazione regionale, e' corrisposta, oltre al rimborso delle spese idoneamente documentate, l'indennita' di cui alla legge regionale 5 marzo 1984 n. 13 e successive modificazioni.