Art. 6.
             Procedure e termini per la presentazione e
                         istruttoria domande
 
   1. Le domande di contributo devono essere presentate  alla  Giunta
regionale  entro  sessanta  giorni  dalla  entrata  in  vigore  della
presente legge.
   2. Il nucleo di valutazione e' nominato entro trenta giorni  dalla
entrata  in  vigore  della  presente legge con decreto del Presidente
della Giunta regionale ed inizia ad esaminare le domande via via  che
le stesse vengono presentate.
   3.  La  Giunta  reginale  delibera  la concessione dei contributi,
sulla base della graduatoria predisposta dal nucleo  di  valutazione,
entro sessanta giorni dalla definizione della graduatoria stessa.
   4.  Nel caso di rifinanziamnto della presente legge negli esercizi
successivi a quello di prima applicazione,  le  cooperative  gia'  in
graduatoria  potranno  ripresentare  domanda  di  contributo entro il
termine e con le modalita' appositamente stabiliti con  deliberazione
della  Giunta regionale da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della
Regione.
   Tali domande verranno nuovamente esaminate secondo i criteri e  le
procedure della presente legge.
   5.  La Regione puo' chiedere alle cooperative che hanno ottenuto i
contributi di cui  alla  presente  legge  relazioni  sullo  stato  di
attuazione del piano di risanamento.
   Nel  caso  tali relazioni evidenzino il mancato rispetto, da parte
delle cooperative, degli impegni assunti, la  Giunta  regionale  puo'
revocare i contributi concessi con proprio provvedimento.