Art. 6. Procedure e termini per la presentazione e istruttoria domande 1. Le domande di contributo devono essere presentate alla Giunta regionale entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge. 2. Il nucleo di valutazione e' nominato entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge con decreto del Presidente della Giunta regionale ed inizia ad esaminare le domande via via che le stesse vengono presentate. 3. La Giunta reginale delibera la concessione dei contributi, sulla base della graduatoria predisposta dal nucleo di valutazione, entro sessanta giorni dalla definizione della graduatoria stessa. 4. Nel caso di rifinanziamnto della presente legge negli esercizi successivi a quello di prima applicazione, le cooperative gia' in graduatoria potranno ripresentare domanda di contributo entro il termine e con le modalita' appositamente stabiliti con deliberazione della Giunta regionale da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione. Tali domande verranno nuovamente esaminate secondo i criteri e le procedure della presente legge. 5. La Regione puo' chiedere alle cooperative che hanno ottenuto i contributi di cui alla presente legge relazioni sullo stato di attuazione del piano di risanamento. Nel caso tali relazioni evidenzino il mancato rispetto, da parte delle cooperative, degli impegni assunti, la Giunta regionale puo' revocare i contributi concessi con proprio provvedimento.