Art. 7. Norma finanzaria 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 2 si provvede mediante: - utilizzazione, ai sensi dell'articolo 31 della legge regionale 4 novembre 1977 n. 42, di quota pari a lire 2.000.000.000 in termini di competenza del "Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso concernenti spese in conto capitale o di investimento per ulteriori programmi di sviluppo" iscritto al capitolo 9530 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1992; - istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1993 del capitolo 6900 "Contributi straordinari per il consolidamento di passivita' onerose che gravano sulla gestione delle cooperative agricole" con lo stanziamento di lire 2.000.000.000 in termini di competenza; - prelevamento di lire 600.000.000 in termini di competenza e di cassa dal capitolo 9530 "Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso concernenti spese in conto capitale o di investimento per ulteriori programmi di sviluppo" dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1993; - istituzione del medesimo stato di previsione dal capitolo 6901 "Contributi straordinari per il consolidamento di passivita' onerose che gravano sulla gestione delle cooperative agricole; rifinanziamento legge n. 752/1986" con lo stanziamento di lire 600.000.000 in termini di competenza e di cassa. 2. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'aricolo 5, terzo comma si provvede con gli stanziamenti in termini di competenza e di cassa iscritti al capitolo 0495 "Spese per compensi, gettoni di presenza, rimborso spese a componenti Commissioni, Comitati ed altri organismi previsti da leggi regionali o statali" del bilancio regionale. 3. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.