Art. 10. Albo regionale 1. E' istituito presso la regione l'albo degli organizzatori professionali di congressi, al quale sono iscritti tutti coloro che hanno ottenuto la licenza di cui all'art. 3. 2. Gli organizzatori professionali di congressi che hanno conseguito l'abilitazione in altre regioni con modalita' e caratteristiche analoghe a quelle disciplinate dalla presente legge che intendano essere iscritti all'albo devono produrre domanda alla regione. La domanda deve essere corredata della documentazione attestante la conseguita idoneita' e le modalita' del conseguimento. 3. L'inserimento in un albo o elenco regionale e' titolo obbligatorio per l'esercizio dell'attivita' di organizzatore professionale di congressi nella regione Liguria. 4. L'albo degli organizzatori professionali di congressi e' pubblicato annualmente nel Bollettino ufficiale della regione Liguria.