Art. 13.
                 Sanzioni amministrative pecuniarie
 
   1. Per le violazioni della presente legge si applicano le seguenti
sanzioni amministrative pecuniarie:
     a)   per   l'esercizio   anche   occasionale  dell'attivita'  di
organizzatore  professionale  di  congressi  senza   possesso   della
relativa  licenza, da L. 2.000.000 a L. 8.000.000, fatto salvo quanto
stabilito dall'art. 12;
     b) per la mancata esibizione,  su  richiesta  del  personale  di
vigilanza, della licenza da L. 50.000 a L. 200.000;
     c)  per  l'esercizio  di  attivita'  estranee  alla  professione
autorizzata, da L. 1.000.000 a L. 4.000.000;
     d) per chiunque si  avvalga  di  soggetti  non  autorizzati  per
l'attivita'  di  organizzatore  professionale  di  congressi,  da  L.
1.000.000 a L. 4.000.000;
     e) per l'imprenditore turistico che presenti come  organizzatore
professionale di congressi persone non autorizzate, da L. 1.000.000 a
L. 4.000.000;
     f)  per  le  violazioni  alle  prescrizioni  dell'art.  12 della
presente legge, da L. 100.000 a L. 400.000.
   2. Per l'accertamento della infrazione e per  l'irrogazione  delle
sanzioni amministrative pecuniarie si osservano le disposizioni della
legge  regionale  2 dicembre 1982, n. 45 e successive modificazioni e
integrazioni.