Art. 14.
                    Altre sanzioni amministrative
 
   1. Salvo il caso di revoca di cui all'art. 3, comma 6  la  licenza
puo'  essere  sospesa  da  uno  a  sei  mesi  e, nei casi piu' gravi,
revocata, anche su proposta degli enti cui spetta  la  vigilanza  nel
caso di:
     a) reiterate violazioni delle disposizioni di cui all'art. 11;
     b)   comportamento   scorretto   nell'esercizio   dell'attivita'
professionale riscontrato nell'esercizio della vigilanza o desumibile
da reiterati reclami presentati dai clienti e comunque contrario agli
scopi del turismo.
   2. Le sospensioni e le revoche di cui al comma 1 sono disposte con
provvedimento motivato del competente organo comunale, da  notificare
agli interessati.