Art. 3. Condizioni per l'esercizio dell'attivita' professionale 1. L'esercizio della professione di organizzatore professionale di congressi e' subordinato al rilascio di licenza da parte del comune di residenza ai sensi dell'art. 15, comma 1, lettera c) della legge regionale 7 settembre 1988, n. 50. 2. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 123, comma 2 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, il rilascio della licenza e' subordinato all'esito favorevole di prove d'esame espletate ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti tecnico-professionali accertati dinanzi alla Commissione di cui all'art. 4. 3. Nella licenza devono essere trascritte tutte le indicazioni riportate nell'attestato di idoneita'. 4. La licenza ha validita' quinquennale e puo' essere rinnovata entro il 31 dicembre dell'anno di scadenza per identico periodo a seguito di presentazione al comune di residenza di apposita istanza, corredata da una relazione attestante l'attivita' svolta nel quinquennio. 5. La professione puo' essere esercitata anche in forma associata o di impresa individuale o di societa' commerciale. 6. La licenza non e' rinnovata o e' revocata dal comune qualora il titolare abbia perduto uno dei requisiti per cui la licenza e' stata rilasciata. 7. Sono esonerati dall'obbligo di munirsi della licenza di cui al comma 1 coloro che prestano la loro opera alla dipendenza di amministrazioni pubbliche o di imprese private con rapporto di lavoro subordinato, allorche' la loro attivita' sia direttamente resa in favore dell'amministrazione o dell'impresa da cui dipendono.