Art. 4.
Commissione d'esame per l'accertamento delle capacita' professionali
 
   1.   La  commissione  d'esame  per  l'accertamento  dei  requisiti
tecnico-professionali degli organizzatori professionali di  congressi
e' nominata dalla giunta regionale ed e' composta da:
     a)   un  dirigente  dell'amministrazione  provinciale  designato
dall'unione regionale delle province liguri, che la presiede;
     b)  un  rappresentante  degli  organizzatori  professionali   di
congressi  designato  dalle  organizzazioni di categoria maggiormente
rappresentative;
     c) un docente esperto di scienze economiche  o  di  tecnica  del
turismo designato dalla Sovrintendenza scolastica regionale;
     d)  un docente esperto di legislazione turistica designato dalla
Sovrintendenza scolastica regionale;
     e) un docente esperto di  geografia  turistica  designato  dalla
Sovrintendenza scolastica regionale;
     f)  un  rappresentante  dei  lavoratori  dipendenti  di  aziende
operanti nel settore congressuale designato dalle  organizzazioni  di
categoria maggiormente rappresentative;
     g)  un dirigente d'ufficio del servizio organizzazione turistica
e strutture ricettive;
     h) uno o piu' docenti di  lingua  straniera  in  relazione  alle
lingue   estere   oggetto   d'esame  designati  dalla  Sovrintendenza
scolastica regionale.
   I  docenti  di  lingua  straniera  partecipano  ai  lavori   della
commissione  limitatamente  alle  sedute  in  cui  sono  chiamati  ad
esaminare i candidati che si presentano per le prove scritte e  orali
nella lingua di propria competenza.
   2.  Le  funzioni  di  segretario  sono svolte da un dipendente del
servizio regionale organizzazione turistica e strutture ricettive con
qualifica non inferiore a istruttore. Per  ciascun  componente  della
commissione  e'  nominato  con  la  medesima  procedura un supplente.
Qualora per due sedute consecutive e senza  giustificato  motivo  non
partecipino  alle  riunioni  ne'  il  membro effettivo, ne' il membro
supplente, si provvede alla sostituzione di entrambi.
   3. Le sedute della commissione sono valide qualora siano  presenti
almeno  i  tre  quarti  dei  componenti,  purche' gli stessi siano in
possesso  delle  esperienze  necessarie  in  relazione  alle  materie
d'esame.
   4. La commissione rimane in carica per la durata di quattro anni e
puo' essere riconfermata.