Art. 6.
                         Esonero dall'esame
 
   1. E' considerato valido ai fini dell'accertamento  dei  requisiti
tecnico-professionali  il  superamento  di apposito esame conseguente
alla frequenza di corsi di formazione professionale della  durata  di
almeno 1000 ore, organizzati dalla regione o da enti convenzionati. A
tali  corsi  sono ammessi i soggetti in possesso del titolo di studio
di cui all'art. 7, comma 1, lettera e) e che  abbiano  dimostrato  la
conoscenza  delle  lingue  straniere  previste  dall'art. 7, comma 1,
lettera g).
   2. Per i cittadini di uno Stato membro della Comunita' europea che
hanno  svolto  attivita'  all'estero,  la  prova  del   possesso   di
conoscenze  ed  attitudini  generali,  commerciali  e  professionali,
richieste per l'accesso all'attivita' di cui alla  presente  legge  o
per   l'esercizio  della  stessa,  e'  fornita  dalla  certificazione
dell'effettivo esercizio, in un altro Stato membro, dell'attivita' di
cui all'art. 2, comma 1 in anologia a quanto  disposto  dall'art.  4,
commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 23 novembre 1991, n. 392.
   3.  La  certificazione  di  cui  al comma 2 deve essere rilasciata
dall'autorita' o dall'organismo  competente  dello  Stato  membro  di
origine o provenienza e deve, comunque, comprovare che l'attivita' e'
stata prestata:
     a)  per  almeno sei anni consecutivi quale titolare indipendente
con funzioni dirigenziali o dirigente con  mansioni  organizzative  e
responsabili di almeno un reparto dell'impresa;
     b)  per  almeno  tre  o  quattro anni consecutivi quale titolare
indipendente con  funzioni  dirigenziali  o  dirigente  con  mansioni
organizzative  e  responsabile  di  almeno  un  reparto dell'impresa,
qualora il richiedente dimostri di aver ricevuto, per l'attivita'  in
oggetto,  una  precedente formazione professionale rispettivamente di
almeno tre o due anni,  comprovata  da  un  certificato  riconosciuto
dallo   Stato   o   giudicata   pienamente  valida  da  un  organismo
professionale competente;
     c) per almeno tre anni consecutivi quale  titolare  indipendente
con  funzioni  dirigenziali  o dirigente con mansioni organizzative e
responsabile  di  almeno  un   reparto   dell'impresa,   qualora   il
richiedente dimostri di aver svolto, a titolo dipendente, l'attivita'
in  oggetto  presso  un'azienda operante nel settore congressuale per
almeno cinque anni;
     d) per almeno cinque o sei anni consecutivi a titolo  dipendente
o  salariato  presso  un'impresa congressuale, qualora il richiedente
dimostri di aver ricevuto, per l'attivita' in oggetto, una precedente
formazione professionale rispettivamente di almeno  tre  o  due  anni
comprovata  da  un  certificato  riconosciuto dallo Stato o giudicata
pienamente valida da un organismo professionale competente;
   4. Nei casi previsti alle lettere a) e c) del comma 3  l'attivita'
non puo' essere interrotta da oltre dieci anni alla data del deposito
della domanda.
   5.  I certificati attestanti la natura e la durata delle attivita'
previste dal comma 3, svolte in forma indipendente  e  dipendente  in
Italia,  sono  rilasciati  rispettivamente dalle Camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura e dall'Ufficio  provinciale  del
lavoro  nella  cui  circoscrizione  gli  interessati hanno effettuato
l'ultima prestazione di lavoro.