Art. 9.
             Procedure d'esame e attestato di idoneita'
 
   1. Le prove d'esame sono indette, di norma, entro il 30  settembre
di ogni biennio.
   2.  Le  domande  di  ammissione  devono contenere la dichiarazione
circa il possesso dei requisiti di cui all'art. 7.
   3. Per l'ammissione all'esame e' dovuto un concorso  spese  di  L.
150.000  in  analogia a quanto previsto dall'art. 239, comma 2, n. 7,
del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, per le professioni ivi  con-
template.
   4.  La  commissione  valuta ciascuna prova d'esame manifestando un
giudizio di "idoneita'" o di "non idoneita'".
   5. I candidati che non  hanno  conseguito  l'idoneita'  in  ognuna
delle prove scritte non sono ammessi a sostenere la prova orale.
   6.  L'idoneita' si consegue con il superamento delle prove scritte
e di quella orale.
   7. La giunta regionale approva l'elenco degli idonei all'esercizio
della professione  di  organizzatore  professionale  di  congressi  e
autorizza il rilascio dell'attestato di idoneita'.