IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROMULGA la seguente legge regionale: Art. 1. Caccia programmata 1. Ai fini della razionale gestione delle risorse faunistiche sull'intero territorio della Liguria per l'annata venatoria 1993/1994, si applica il seguente regime di caccia programmata: 1) Periodi di caccia: a) dal 19 settembre al 5 dicembre 1993 la caccia della selvaggina stanziale e' consentita per tre giornate settimanali e precisamente: nei giorni di mercoledi', sabato e domenica nei territori delle province di Imperia e Savona; nei tre giorni a scelta del cacciatore, fermo restando il silenzio venatorio nei giorni di martedi' e venerdi', nei territori delle province di Genova e La Spezia. Nelle dette giornate fisse o a scelta, e' altresi' consentita la caccia alla selvaggina migratoria, sia da appostamento che in forma vagante; b) dal 2 ottobre al 29 novembre 1993 la caccia alla sola selvaggina migratoria e' consentita ferma restando l'esclusione nei giorni di cui alla lettera a) per un'altra giornata settimanale in tutto il territorio regionale, su conformi disposizioni emanate dalle province, esclusivamente se praticata da appostamento raggiunto con fucile scarico e racchiuso in custodia e con i cani al guinzaglio; c) ai sensi dell'art. 18, comma 8, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 non e' mai consentita la posta alla beccaccia ne' la caccia da appostamento, sotto qualsiasi forma, al beccaccino; d) dall'8 dicembre 1993 al 31 gennaio 1994 e' consentita la caccia, sia da appostamento che in forma vagante con l'impiego di cani, alla sola selvaggina migratoria e per complessive tre giornate settimanali a scelta del cacciatore, ad esclusione del martedi' e del venerdi', limitatamente agli ambiti territoriali stabiliti dalle provincie. E' fatto salvo quanto successivamente disposto per la caccia al cinghiale e alla volpe. 2) Specie cacciabili e relativi periodi di caccia: Nei periodi di tempo di cui al punto 1 sono cacciabili le seguenti specie: a) dal 19 settembre al 5 dicembre 1993: fagiano, starna, pernice rossa, lepre comune, coniglio selvatico; b) dal 19 settembre al 30 dicembre 1993: quaglia, tortora, merlo, passero, passera mattuggia, passera oltre-montana, taccola, cornacchia nera, cornacchia grigia, ghiandaia, gazza; c) dal 19 settembre 1993 al 31 gennaio 1994: storno, cesena, tordo bottaccio, tordo sassello, germano reale, folaga, gallinella d'acqua, pavoncella, colombaccio, beccaccia e volpe; d) sono, altresi', cacciabili limitatamente al territorio della provincia di La Spezia dal 19 settembre al 31 gennaio 1994: alzavola, canapiglia, porciglione, fischione, codone, marzaiola, mestolone, moriglione, moretta, pavoncella; e) dal 2 ottobre al 28 novembre 1993: fagiano di monte (limitatamente ai soggetti maschi); f) dal 16 ottobre al 15 novembre 1993: fringuello. 3. Caccia al cinghiale: e' consentita nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, secondo le norme regolamentari emanate dalle province e sino all'esaurimento dei contingenti di abbattimento dalle stesse stabiliti entro i seguenti periodi: a) dal 2 ottobre al 30 dicembre 1993 nelle province di Genova, Imperia e Savona; b) dal 3 novembre 1993 al 31 gennaio 1994 nella provincia di La Spezia. 4) Caccia al fagiano di monte: le amministrazioni provinciali di Savona e Imperia determinano, sulla base di appositi censimenti di campagna, il contingente del fagiano di monte che puo' essere abbattuto in relazione alla consistenza faunistica presente sul territorio e determinano le modalita' di denunzia dei capi abbattuti ai fini della sospensione del prelievo. 5) Caccia alla volpe: si svolge sino al 5 dicembre 1993 in ogni giornata aperta alla caccia alla selvaggina stanziale. Nel periodo compreso tra il 6 dicembre 1993 e il 31 gennaio 1994, puo' essere consentita con specifiche autorizzazioni nominative alle squadre appositamente costituite, rilasciate dalla provincia, con l'impiego di ausiliari in localita' determinate nei giorni di mercoledi', sabato e domenica. 6) Specie particolarmente protette: ai sensi dell'art. 14 della legge regionale 1 giugno 1979, n. 19 sono considerati particolarmente protetti: il camoscio, il capriolo, il cervo ed il daino. 7) Specie vietate per insufficiente consistenza faunistica: pernice bianca, coturnice, lepre bianca. Sull'intero territorio della provincia di Genova e' altresi' vietata la pernice rossa. 8) Zona Alpi: l'esercizio della caccia nella zona faunistica delle Alpi e' consentito dal 19 settembre al 5 dicembre 1993. 9) Orario di caccia: la caccia e' consentita da un'ora prima del sorgere del sole sino al tramonto secondo l'orario di seguito riportato per l'anno 1993: dal 19 settembre al 26 settembre dalle ore 6,15 alle ore 19,15 (ora legale); dal 27 settembre al 14 ottobre dalle ore 5,45 alle ore 17,45; dal 15 ottobre al 31 ottobre dalle ore 6 alle ore 17,30; dal 1 al 14 novembre: dalle ore 6,15 alle ore 17,15; dal 15 al 30 novembre: dalle ore 6,30 alle ore 17; dal 1 al 15 dicembre: dalle ore 6,45 alle ore 16,45; dal 16 al 31 dicembre: dalle ore 7 alle ore 17; per l'anno 1994: dal 1 al 15 gennaio: dalle ore 7,15 alle ore 17,15; dal 16 al 31 gennaio: dalle ore 7 alle ore 17,30. 10) Caccia con il falco e con l'arco: la caccia con il falco e' consentita esclusivamente per le localita', le specie, i modi ed i giorni nei quali e' consentito l'impiego dei cani da seguito. L'uso dell'arco e' consentito per le localita', le specie, i modi ed i giorni nei quali e' consentito l'uso del fucile. 11) Allenamento cani: l'allenamento dei cani nel territorio da aprirsi alla caccia puo' essere condotto dal 15 agosto al 16 settembre 1993, esclusi i giorni di martedi' e venerdi' da un'ora prima del sorgere del sole sino al tramonto. 12) Carniere massimo: per ogni giornata venatoria ciascun cacciatore non puo' abbattere o catturare un numero di selvatici maggiore di quelli di seguito specificati: a) selvaggina stanziale: fagiani, starne, pernici rosse, lepri: complessivamente due capi dei quali una sola pernice rossa, una sola lepre; b) selvaggina migratoria: tordi, merli, cesene: complessivamente quindici capi; beccacce: complessivamente due capi; germani reali, alzavole, canapiglie, fischioni, codoni, marzaiole, mestoloni, moriglioni, morette, folaga, gallinella d'acqua, pavoncella: complessivamente cinque capi; colombacci: complessivamente otto capi; taccola, cornacchia nera, cornacchia grigia, ghiandaia e gazza: complessivamente tre capi; passero, passera mattugia, passera oltremontana e storno: non piu' di quindici capi per ogni specie; fagiano di monte: un capo; c) il prelievo del fringuello e' consentito per non piu' di dieci capi esclusivamente da appostamento fisso o temporaneo e a coloro che risultano in possesso di un'apposita scheda di controllo predisposta dalla regione Liguria e distribuita dalle amministrazioni provinciali competenti e consegnata, previa richiesta inoltrata in carta libera, ad ogni cacciatore interessato. I capi di fringuello abbattuti nel periodo compreso tra il 16 ottobre e il 15 novembre dal cacciatore che ha fatto richiesta di tale scheda devono essere segnate sulla stessa subito dopo l'abbattimento. Le amministrazioni provinciali possono autorizzare, per le specie previste nel decreto concessorio e con esclusione della selvaggina migratoria, l'esercizio della attivita' venatoria all'interno delle aziende faunistiche autorizzate con esclusione dei giorni di martedi' e venerdi'. Il numero complessivo dei capi di selvaggina stanziale e migratoria che puo' essere abbattuto in ogni giornata di caccia non puo' superare i venticinque. Ciascun cacciatore non puo' abbattere, nel corso di un'intera annata venatoria, piu' di otto capi di selvaggina stanziale tra lepri, pernici rosse, non piu' di due fagiani di monte e non piu' di cinquanta capi, complessivamente, delle seguenti specie: passero, passera mattuggia, passera oltremontana, storno, taccola, cornacchia nera, cornacchia grigia, ghiandaia, gazza, fringuello.