Art. 2. Limitazioni all'attivita' venatoria 1. I presidenti delle amministrazioni provinciali possono, per i territori di rispettiva competenza, vietare o ridurre la caccia per periodi prestabiliti a determinate specie di fauna selvatica, tra quelle specificate all'art. 1, per motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali e climatiche nonche' per malattie o altre calamita'.