Art. 2.
                 Limitazioni all'attivita' venatoria
 
   1.  I  presidenti delle amministrazioni provinciali possono, per i
territori di rispettiva competenza, vietare o ridurre la  caccia  per
periodi  prestabiliti  a  determinate  specie di fauna selvatica, tra
quelle specificate all'art. 1, per  motivate  ragioni  connesse  alla
consistenza  faunistica  o  per  sopravvenute  particolari condizioni
ambientali, stagionali e climatiche  nonche'  per  malattie  o  altre
calamita'.