Art. 5.
                          V i g i l a n z a
 
   1.  La  vigilanza  sull'applicazione  della presente legge e delle
leggi regionali per la protezione della  fauna  selvatica  e  per  la
tutela  dell'ambiente  e'  altresi'  affidata  ai  soggetti  indicati
all'art. 27 della legge 11 febbraio 1992, n. 157.