Art. 2.
 
   1.  Presso  l'ufficio  di  Presidenza del Consiglio regionale e ad
iniziativa di quest'ultimo, e' istituito il Comitato regionale per il
50› anniversario della lotta di liberazione nazionale.
   2. Il Comitato e' composto da:
     a) il Presidente del Consiglio regionale;
     b) un rappresentante della Giunta regionale;
     c) i presidenti delle province ed i sindaci dei comuni  decorati
al valore della resistenza;
     d) il rettore dell'Universita' di Genova;
     e)  il  Presidente  dell'Istituto  Storico  della  Resistenza in
Liguria e i presidenti degli istituti storici della Resistenza di  La
Spezia, Imperia e Savona;
     f)  i  presidenti  regionali  delle associazioni che si ispirano
agli  ideali  della  Resistenza  (Associazione  Nazionale  Partigiani
d'Italia, Federazione Italiana Volontari della Liberta', Associazione
Nazionale  ex  Deportati  nei campi di serminio nazisti, Associazione
Nazionale ex internati, Associazione Nazionale Perseguitati  Politici
Italiani Antifascisti, Associazione Nazionale Combattenti delle Forze
Armate Regolari nella Guerra di Liberazione);
     g)  il Presidente della Confederazione ligure delle associazioni
combattentistiche;
     h) il rappresentante della Comunita' Israelitica;
     i) il comandante della regione militare;
     l) l'ammiraglio comandante in  capo  del  Dipartimento  militare
marittimo Alto Tirreno;
     m) il sovrintendente scolastico regionale.
   3.  Le  funzioni  di  Presidente  del  Comitato  sono  svolte  dal
Presidente del Consiglio regionale. Ciascuno dei componenti di cui al
comma 2 puo' farsi rappresentare da un proprio delegato.
   4. Il comitato elegge nel proprio seno un  esecutivo  composto  da
non   piu'   di  sette  membri,  cui  spetta  il  compito  di  curare
l'attuazione delle deliberazioni del Comitato e di riferire ad esso.
   5. Il Comitato e' convocato su  iniziativa  del  presidente  o  su
richiesta di almeno un quarto dei suoi componenti.
   6.  Esso  elabora le iniziative ed i programmi di cui all'art. 1 e
puo' affidarne in tutto o in parte la realizzazione agli enti e  alle
associazioni che si presentino come i piu' idonei.
   7.   Il  Comitato  svolge,  altresi',  funzione  consultiva  e  di
coordinamento  nei  confronti  di  tutti  i  soggetti  promotori   ed
attuatori  delle  iniziative  e dei programmi previsti dalla presente
legge.