Art. 3.
 
   1.   Il  Comitato  di  cui  all'art.  2  presenta  all'ufficio  di
Presidenza  del  Consiglio  regionale  il  programma  generale  delle
iniziative  da  attuarsi.  Tale  programma e' approvato dal Consiglio
regionale su proposta dell'ufficio di Presidenza.
   2.  L'ufficio  di  Presidenza  assume  i  provvedimenti  di  spesa
necessari  per  l'attuazione  delle  iniziative,  mettendo i relativi
fondi a disposizione del Comitato, che li puo' erogare ai soggetti di
cui all'art. 2, comma 6.
   3. Il Comitato provvede  all'attuazione  del  programma  generale,
definendo  tutti  gli aspetti di dettaglio eventualmente necessari, e
presenta il rendiconto delle spese  sostenute  per  la  realizzazione
delle varie iniziative.
   4.  I programmi e le iniziative assunti direttamente dalla regione
sono  attuati  dall'ufficio  di  Presidenza,  sentito   il   Comitato
regionale di cui all'art. 2.