Art. 3. 1. Il Comitato di cui all'art. 2 presenta all'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale il programma generale delle iniziative da attuarsi. Tale programma e' approvato dal Consiglio regionale su proposta dell'ufficio di Presidenza. 2. L'ufficio di Presidenza assume i provvedimenti di spesa necessari per l'attuazione delle iniziative, mettendo i relativi fondi a disposizione del Comitato, che li puo' erogare ai soggetti di cui all'art. 2, comma 6. 3. Il Comitato provvede all'attuazione del programma generale, definendo tutti gli aspetti di dettaglio eventualmente necessari, e presenta il rendiconto delle spese sostenute per la realizzazione delle varie iniziative. 4. I programmi e le iniziative assunti direttamente dalla regione sono attuati dall'ufficio di Presidenza, sentito il Comitato regionale di cui all'art. 2.