Art. 5. 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede, a partire dal 1993, mediante le seguenti variazioni da apportarsi allo stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1993: a) istituzione del capitolo 0035 "Contributi regionali per le attivita' celebrative del 50 anniversario della lotta di liberazione" con lo stanziamento di L. 100.000.000 in termini di competenza e di cassa; b) riduzione di L. 100.000.000 in termini di competenza e di cassa del capitolo 9570 "Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine". 2. Agli oneri per gli esercizi 1994 e 1995, si provvedera' con legge di bilancio. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria. Genova, 16 agosto 1993 FERRERO