Art. 5.
 
   1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della  presente  legge  si
provvede,  a  partire  dal  1993,  mediante le seguenti variazioni da
apportarsi  allo  stato  di  previsione  della   spesa   per   l'anno
finanziario 1993:
     a)  istituzione  del  capitolo 0035 "Contributi regionali per le
attivita'  celebrative  del   50›   anniversario   della   lotta   di
liberazione"  con  lo  stanziamento  di  L. 100.000.000 in termini di
competenza e di cassa;
     b) riduzione di L. 100.000.000 in termini  di  competenza  e  di
cassa del capitolo 9570 "Fondo di riserva per le spese obbligatorie e
d'ordine".
   2.  Agli  oneri  per  gli esercizi 1994 e 1995, si provvedera' con
legge di bilancio.
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
Ufficiale  della  Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque spetti di
osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.
    Genova, 16 agosto 1993
 
                               FERRERO