Art. 3.
 
   1.  La  commissione  di  cui all'art. 2 puo' assumere l'iniziativa
d'ufficio o a seguito di segnalazioni effettuate dai cittadini.  Essa
deve  immediatamente  informare  il consigliere regionale interessato
delle segnalazioni pervenute o  delle  eventuali  iniziative  assunte
d'ufficio.