Art. 4. 1. I consiglieri regionali forniscono alla commissione le informazioni richieste ed i chiarimenti eventualmente necessari e mettono a disposizione della medesima la documentazione utile ai fini dell'espletamento dell'esame. 2. Ciascun consigliere regionale sottoscrive sul proprio onore un apposito questionario predisposto dalla commissione, allegando la denuncia dei redditi relativa all'anno precedente quello dell'elezione ed una relazione contenente le entrate, le spese sostenute e le obbligazioni direttamente od indirettamente assunte relative alla campagna elettorale. 3. La commissione entro il termine di sessanta giorni dall'avvio della procedura presenta al presidente del Consiglio regionale una relazione scritta sui risultati della propria attivita'. 4. La commissione deve osservare il piu' rigoroso riserbo in merito ai dati ed alle informazioni di cui sia venuta a conoscenza nel corso dello svolgimento dell'incarico. Essa e' tenuta, altresi', a mantenerre il segreto in merito agli esiti dell'incarico svolto.