Art. 4.
 
   1.   I   consiglieri  regionali  forniscono  alla  commissione  le
informazioni richieste ed i  chiarimenti  eventualmente  necessari  e
mettono a disposizione della medesima la documentazione utile ai fini
dell'espletamento dell'esame.
   2.  Ciascun consigliere regionale sottoscrive sul proprio onore un
apposito questionario predisposto  dalla  commissione,  allegando  la
denuncia    dei   redditi   relativa   all'anno   precedente   quello
dell'elezione ed  una  relazione  contenente  le  entrate,  le  spese
sostenute  e  le  obbligazioni direttamente od indirettamente assunte
relative alla campagna elettorale.
   3. La commissione entro il termine di sessanta  giorni  dall'avvio
della  procedura  presenta  al presidente del Consiglio regionale una
relazione scritta sui risultati della propria attivita'.
   4. La commissione deve  osservare  il  piu'  rigoroso  riserbo  in
merito  ai  dati  ed alle informazioni di cui sia venuta a conoscenza
nel corso dello svolgimento dell'incarico. Essa e' tenuta,  altresi',
a mantenerre il segreto in merito agli esiti dell'incarico svolto.