Art. 5.
 
   1.  Il  presidente  del  Consiglio regionale, entro due giorni dal
ricevimento della relazione di cui all'art. 4, comunica all'assemblea
ed all'ufficio di presidenza per i  relativi  adempimenti  gli  esiti
della verifica effettuata.
   2.  Il  Consiglio  regionale,  sentito  il  parere dell'ufficio di
presidenza, entro trenta  giorni  dal  ricevimento  della  relazione,
adotta  i provvedimenti necessari per la pubblicizzazione degli esiti
della verifica.