Art. 5. 1. Il presidente del Consiglio regionale, entro due giorni dal ricevimento della relazione di cui all'art. 4, comunica all'assemblea ed all'ufficio di presidenza per i relativi adempimenti gli esiti della verifica effettuata. 2. Il Consiglio regionale, sentito il parere dell'ufficio di presidenza, entro trenta giorni dal ricevimento della relazione, adotta i provvedimenti necessari per la pubblicizzazione degli esiti della verifica.