Art. 6. 1. Gli asempimenti indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 2, della legge regionale 30 dicembre 1982, n. 53, concernono anche la situazione patrimoniale e la dichiarazione dei redditi del coniuge non separato e dei figli conviventi dei soggetti indicati nelle lettere a), b), d), e), f) e g) dell'art. 1 della legge regionale n. 53/1982 come modificata dall'art. 17 della legge regionale 22 dicembre 1983, n. 50. 2. La mancata presentazione di tale dichiarazione presso l'ufficio di presidenza del consiglio importa l'irrogazione della censura con le modalita' previste dagli articoli 7, 8 e 9 della legge regionale 53/1982.