Art. 6.
 
   1. Gli asempimenti indicati alle lettere  a)  e  b)  del  comma  1
dell'art.   2,  della  legge  regionale  30  dicembre  1982,  n.  53,
concernono anche la situazione patrimoniale e  la  dichiarazione  dei
redditi  del coniuge non separato e dei figli conviventi dei soggetti
indicati nelle lettere a), b), d), e), f)  e  g)  dell'art.  1  della
legge  regionale  n. 53/1982 come modificata dall'art. 17 della legge
regionale 22 dicembre 1983, n. 50.
   2. La mancata presentazione di tale dichiarazione presso l'ufficio
di presidenza del consiglio importa l'irrogazione della  censura  con
le  modalita'  previste dagli articoli 7, 8 e 9 della legge regionale
53/1982.