Art. 7. 1. La lettera c) del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 30 dicembre 1982, n. 53 e' sostituita dalla seguente: " c) una dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero l'attestazione di essersi avvalso anche parzialmente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista ha rfatto parte, con l'apposizione della formula "sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero". Alla dichiarazione debbono essere allegate le copie delle dichiarazioni di cui al comma 3 dell'art. 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, relative agli eventuali contributi ricevuti". 2. Dopo la lettera c) del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 30 dicembre 1982, n. 53, e' aggiunta la seguente: "c-bis) qualora il consigliere regionale si sia avvalso anche parzialmente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista ha fatto parte, dovra' essere depositata presso l'ufficio di presidenza del consiglio, oltre all'attestazione di cui alla precedente lettera c), una dichiarazione, rilasciata dal partito o dalla formazione politica nella cui lista il consigliere e' stato candidato, in cui si specifichi l'entita' delle spese sostenute per la propaganda elettorale del consigliere medesimo". La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Liguria. Genova, 6 settembre 1993 FERRERO