Art. 7.
 
   1. La lettera c) del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale  30
dicembre 1982, n. 53 e' sostituita dalla seguente:
    "  c)  una  dichiarazione  concernente  le  spese  sostenute e le
obbligazioni   assunte   per   la   propaganda   elettorale    ovvero
l'attestazione  di  essersi avvalso anche parzialmente di materiali e
di mezzi propagandistici  predisposti  e  messi  a  disposizione  dal
partito  o dalla formazione politica della cui lista ha rfatto parte,
con l'apposizione  della  formula  "sul  mio  onore  affermo  che  la
dichiarazione corrisponde al vero". Alla dichiarazione debbono essere
allegate  le  copie delle dichiarazioni di cui al comma 3 dell'art. 4
della legge  18  novembre  1981,  n.  659,  relative  agli  eventuali
contributi ricevuti".
   2.  Dopo  la  lettera  c)  del  comma  1  dell'art.  2 della legge
regionale 30 dicembre 1982, n. 53, e' aggiunta la seguente:
    "c-bis) qualora il consigliere regionale  si  sia  avvalso  anche
parzialmente  di  materiali  e di mezzi propagandistici predisposti e
messi a disposizione dal partito o dalla  formazione  politica  della
cui  lista  ha fatto parte, dovra' essere depositata presso l'ufficio
di presidenza del  consiglio,  oltre  all'attestazione  di  cui  alla
precedente  lettera  c),  una dichiarazione, rilasciata dal partito o
dalla formazione politica nella cui lista  il  consigliere  e'  stato
candidato,  in  cui si specifichi l'entita' delle spese sostenute per
la propaganda elettorale del consigliere medesimo".
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
Ufficiale  della  regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque spetti di
osservarla e farla osservare come legge della regione Liguria.
    Genova, 6 settembre 1993
 
                               FERRERO