Art. 4. Modifica dell'art. 4 della legge regionale 31 marzo 1992, n. 14 1. L'art. 4 della legge regionale 31 marzo 1992, n. 14 e' cosi' sostituito: "Art. 4 - Disciplina della circolazione. 1. Nelle strade silvo-pastorali e nelle aree assimilate di cui all'art. 2 e' vietata la circolazione dei veicoli a motore, fatta eccezione per i mezzi impiegati nei lavori agricoli e forestali, di vigilanza e antincendio, di assistenza sanitaria e veterinaria, per i mezzi dei proprietari dei fondi, dei titolari di altri diritti reali, degli affittuari e dei locatari di immobili situati nel territorio servito della strada, limitatamente al tratto piu' breve necessario a raggiungere tali immobili, nonche' per i mezzi di chi debba transitare per motivi professionali. I mezzi devono essere muniti di apposito contrassegno rilasciato dai comuni su modello approvato con deliberazione della giunta regionale riportante gli estremi di identificazione del veicolo. 2. I divieti di circolazione previsti al comma 1 non si applicano ai veicoli delle persone con limitata capacita' di deambulazione, purche' muniti del contrassegno approvato con decreto ministeriale 8 giugno 1979. 3. Il divieto di circolazione nelle strade silvo-pastorali di cui al comma 1 dell'art. 2 e' reso noto al pubblico mediante l'apposizione di un segnale stradale di divieto di transito riportante gli estremi della presente legge, che puo' essere integrato da idonea barriera fissa disposta a cura del proprietario del fondo od eventuale ente gestore. 4. L'apposizione del segnale di divieto per le strade esistenti e' a carico delle comunita' montane o delle Province per i territori di competenza le quali vi provvedono entro il termine di 180 giorni dalla data di individuazione dell'elenco di cui all'art. 3. Per le strade di nuova costruzione la tabellazione e' a carico del proprietario. 5. La manutenzione, sostituzione o reintegrazione delle tabelle e' a carico del proprietario. La giunta regionale, con propria deliberazione, approva il modello del segnale di divieto. 6. I velocipedi possono circolare sulle strade silvo-pastorali e sulle aree assimilate di cui all'art. 2 ad eccezione dei prati, dei prati-pascoli, dei boschi, dei tracciati delle piste da sci, degli impianti di risalita e dei sentieri alpini come definiti all'art. 9 della legge regionale 18 dicembre 1986, n. 52. 7. Nelle aree assimilate di cui al comma 2 dell'art. 2, fermo quanto previsto al comma 6, ulteriori limitazioni alla circolazione dei velocipedi possono essere disposte con ordinanza del sindaco motivata in relazione al pregiudizio per la tutela ambientale.".