Art. 4.
                        Modifica dell'art. 4
             della legge regionale 31 marzo 1992, n. 14
 
   1. L'art. 4 della legge regionale 31 marzo 1992, n.  14  e'  cosi'
sostituito:
   "Art. 4 - Disciplina della circolazione.
   1.  Nelle  strade  silvo-pastorali  e nelle aree assimilate di cui
all'art. 2 e' vietata la circolazione dei  veicoli  a  motore,  fatta
eccezione  per  i mezzi impiegati nei lavori agricoli e forestali, di
vigilanza e antincendio, di assistenza sanitaria e veterinaria, per i
mezzi dei proprietari dei fondi, dei titolari di altri diritti reali,
degli affittuari e dei locatari di immobili  situati  nel  territorio
servito della strada, limitatamente al tratto piu' breve necessario a
raggiungere   tali  immobili,  nonche'  per  i  mezzi  di  chi  debba
transitare per motivi professionali. I mezzi devono essere muniti  di
apposito  contrassegno rilasciato dai comuni su modello approvato con
deliberazione  della  giunta  regionale  riportante  gli  estremi  di
identificazione del veicolo.
   2.  I divieti di circolazione previsti al comma 1 non si applicano
ai veicoli delle persone con  limitata  capacita'  di  deambulazione,
purche'  muniti del contrassegno approvato con decreto ministeriale 8
giugno 1979.
   3. Il divieto di circolazione nelle strade silvo-pastorali di  cui
al   comma   1   dell'art.  2  e'  reso  noto  al  pubblico  mediante
l'apposizione  di  un  segnale  stradale  di  divieto   di   transito
riportante   gli  estremi  della  presente  legge,  che  puo'  essere
integrato da idonea barriera fissa disposta a cura  del  proprietario
del fondo od eventuale ente gestore.
   4. L'apposizione del segnale di divieto per le strade esistenti e'
a  carico delle comunita' montane o delle Province per i territori di
competenza le quali vi provvedono entro  il  termine  di  180  giorni
dalla  data  di  individuazione dell'elenco di cui all'art. 3. Per le
strade  di  nuova  costruzione  la  tabellazione  e'  a  carico   del
proprietario.
   5. La manutenzione, sostituzione o reintegrazione delle tabelle e'
a   carico   del  proprietario.  La  giunta  regionale,  con  propria
deliberazione, approva il modello del segnale di divieto.
   6. I velocipedi possono circolare sulle strade  silvo-pastorali  e
sulle  aree  assimilate di cui all'art. 2 ad eccezione dei prati, dei
prati-pascoli, dei boschi, dei tracciati delle piste  da  sci,  degli
impianti  di  risalita e dei sentieri alpini come definiti all'art. 9
della legge regionale 18 dicembre 1986, n. 52.
   7. Nelle aree assimilate di cui al  comma  2  dell'art.  2,  fermo
quanto  previsto  al comma 6, ulteriori limitazioni alla circolazione
dei velocipedi possono essere  disposte  con  ordinanza  del  sindaco
motivata in relazione al pregiudizio per la tutela ambientale.".