Art. 5.
                         Modifica all'art. 6
             della legge regionale 31 marzo 1992, n. 14
 
   1.  Al comma 1 dell'art. 6 della legge regionale 31 marzo 1992, n.
14 dopo le parole "Tale piano" sono inserite le seguenti  parole  "e'
riferito  alle  strade  silvo-pastorali di cui al comma 1 dell'art. 2
ed".