Art. 5. Modifica all'art. 6 della legge regionale 31 marzo 1992, n. 14 1. Al comma 1 dell'art. 6 della legge regionale 31 marzo 1992, n. 14 dopo le parole "Tale piano" sono inserite le seguenti parole "e' riferito alle strade silvo-pastorali di cui al comma 1 dell'art. 2 ed".