Art. 7.
                         Proroga dei termini
 
   1. Il termine di un anno previsto dal comma 1  dell'art.  6  della
legge  regionale  31  marzo  1992,  n.  14  e' prorogato di un anno a
decorrere dall'entrata in vigore della presente legge.
   2. In deroga a quanto previsto dal comma 2 dell'art. 6 della legge
regionale  31  marzo  1992,  n. 14, e' consentita l'apertura di nuove
strade  silvo-pastorali   per   i   cui   progetti   fosse   concluso
positivamente, alla data del 31 marzo 1992, il relativo procedimento.