Art. 7. Proroga dei termini 1. Il termine di un anno previsto dal comma 1 dell'art. 6 della legge regionale 31 marzo 1992, n. 14 e' prorogato di un anno a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge. 2. In deroga a quanto previsto dal comma 2 dell'art. 6 della legge regionale 31 marzo 1992, n. 14, e' consentita l'apertura di nuove strade silvo-pastorali per i cui progetti fosse concluso positivamente, alla data del 31 marzo 1992, il relativo procedimento.