Art. 3.
                        Modifica dell'art. 4
             della legge regionale 19 gennaio 1979, n. 6
 
   1. L'art. 4 della legge regionale 19 gennaio 1979, n. 6  e'  cosi'
sostituito:
   "I  soggetti  di cui all'art. 1 che facciano uso del proprio mezzo
di trasporto  hanno  diritto  al  rimborso  delle  spese  di  viaggio
calcolato in base alle tariffe Aci secondo le modalita' stabilite con
deliberazione dell'ufficio di presidenza e al rimborso dell'eventuale
spesa sostenuta per il pedaggio autostradale.".