Art. 3. Modifica dell'art. 4 della legge regionale 19 gennaio 1979, n. 6 1. L'art. 4 della legge regionale 19 gennaio 1979, n. 6 e' cosi' sostituito: "I soggetti di cui all'art. 1 che facciano uso del proprio mezzo di trasporto hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio calcolato in base alle tariffe Aci secondo le modalita' stabilite con deliberazione dell'ufficio di presidenza e al rimborso dell'eventuale spesa sostenuta per il pedaggio autostradale.".