IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                         Oggetto della tassa
 
   1.  I provvedimenti amministrativi e gli altri atti elencati nella
tariffa approvata con decreto legislativo 22 giugno 1991, n.  230,  e
successive   modifiche   e   integrazioni,   adottati  dalla  Regione
nell'esercizio delle sue funzioni o dagli enti locali  nell'esercizio
delle  funzioni  regionali  a essi delegate, sono soggetti alle tasse
sulle concessioni regionali nella misura e con le modalita'  indicate
nella tariffa stessa.
   2.  A decorrere dal 1› gennaio 1994 le misure delle tasse relative
alle voci a) e b) del numero d'ordine 17  della  tariffa  di  cui  al
comma  1,  sono elevate a L. 125.000 sia per le tasse di rilascio che
per le tasse annuali.