IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Oggetto della tassa 1. I provvedimenti amministrativi e gli altri atti elencati nella tariffa approvata con decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230, e successive modifiche e integrazioni, adottati dalla Regione nell'esercizio delle sue funzioni o dagli enti locali nell'esercizio delle funzioni regionali a essi delegate, sono soggetti alle tasse sulle concessioni regionali nella misura e con le modalita' indicate nella tariffa stessa. 2. A decorrere dal 1 gennaio 1994 le misure delle tasse relative alle voci a) e b) del numero d'ordine 17 della tariffa di cui al comma 1, sono elevate a L. 125.000 sia per le tasse di rilascio che per le tasse annuali.