Art. 11.
                        Decadenza e rimborsi
 
   1. L'accertamento delle violazioni alle norme della presente legge
puo'  essere  eseguito  entro  il  termine  di decadenza di tre anni,
decorrenti dal giorno nel quale e' stata commessa la violazione.
   2. Il  contribuente  puo'  chiedere  al  presidente  della  giunta
regionale  la  restituzione  delle  tasse sulle concessioni regionali
erroneamente o indebitamente pagate entro il termine di decadenza  di
tre  anni a decorrere dal giorno del pagamento, o, in caso di rifiuto
dell'atto sottoposto a tassa, dalla data di comunicazione del rifiuto
stesso.
   3.  Decorso  il termine di cui al comma 1, l'atto per il quale non
sia stata  corrisposta  la  tassa  sulle  concessioni  regionali  non
acquista  efficacia  sino a quando la medesima non venga corrisposta.
In tal caso non sono dovute le sanzioni per il  mancato  o  ritardato
pagamento.