Art. 11. Decadenza e rimborsi 1. L'accertamento delle violazioni alle norme della presente legge puo' essere eseguito entro il termine di decadenza di tre anni, decorrenti dal giorno nel quale e' stata commessa la violazione. 2. Il contribuente puo' chiedere al presidente della giunta regionale la restituzione delle tasse sulle concessioni regionali erroneamente o indebitamente pagate entro il termine di decadenza di tre anni a decorrere dal giorno del pagamento, o, in caso di rifiuto dell'atto sottoposto a tassa, dalla data di comunicazione del rifiuto stesso. 3. Decorso il termine di cui al comma 1, l'atto per il quale non sia stata corrisposta la tassa sulle concessioni regionali non acquista efficacia sino a quando la medesima non venga corrisposta. In tal caso non sono dovute le sanzioni per il mancato o ritardato pagamento.