Art. 6. S a n z i o n i 1. Chi esercita un'attivita' per la quale e' necessario un atto soggetto a tassa sulle concessioni regionali senza aver ottenuto l'atto stesso o assolta la relativa tassa, incorre nella pena pecuniaria da un minimo pari al doppio a un massimo pari al sestuplo della tassa. 2. Il pubblico ufficiale che emette atti soggetti a tasse sulle concessioni regionali senza che sia stato effettuato il pagamento del tributo previsto, e' soggetto alla pena pecuniaria da L. 2.000 a L. 20.000, oltre il pagamento delle tasse dovute, salvo, per queste, il regresso verso il debitore. 3. Salvo che non sia disposto diversamente nella tariffa di cui al comma 1 dell'art. 1, nel caso di mancato pagamento delle tasse annuali nei termini stabiliti, in luogo delle pene pecuniarie di cui al comma 1, si incorre: a) in una soprattassa del dieci per cento della tassa dovuta se questa e' corrisposta entro trenta giorni dalla scadenza; b) in una soprattassa del venti per cento della tassa dovuta se questa e' corrisposta oltre i termini di cui alla lettera a), ma prima dell'accertamento dell'infrazione.