Art. 6.
                           S a n z i o n i
 
   1. Chi esercita un'attivita' per la quale e'  necessario  un  atto
soggetto  a  tassa  sulle  concessioni  regionali senza aver ottenuto
l'atto stesso  o  assolta  la  relativa  tassa,  incorre  nella  pena
pecuniaria  da un minimo pari al doppio a un massimo pari al sestuplo
della tassa.
   2. Il pubblico ufficiale che emette atti soggetti  a  tasse  sulle
concessioni regionali senza che sia stato effettuato il pagamento del
tributo  previsto,  e' soggetto alla pena pecuniaria da L. 2.000 a L.
20.000, oltre il pagamento delle tasse dovute, salvo, per queste,  il
regresso verso il debitore.
   3. Salvo che non sia disposto diversamente nella tariffa di cui al
comma  1  dell'art.  1,  nel  caso  di  mancato pagamento delle tasse
annuali nei termini stabiliti, in luogo delle pene pecuniarie di  cui
al comma 1, si incorre:
     a)  in una soprattassa del dieci per cento della tassa dovuta se
questa e' corrisposta entro trenta giorni dalla scadenza;
     b) in una soprattassa del venti per cento della tassa dovuta  se
questa  e'  corrisposta  oltre  i  termini di cui alla lettera a), ma
prima dell'accertamento dell'infrazione.