Art. 7.
                    Accertamento delle infrazioni
 
   1. Le violazioni delle norme della presente legge sono  accertate,
oltre che dagli organi previsti dalle norme dello Stato in materia di
concessione governativa, anche dai dipendenti regionali appositamente
designati  e  muniti di speciale tessera di riconoscimento rilasciata
dal presidente della giunta regionale,  nonche',  limitatamente  agli
accertamenti  compiuti  nella  sede degli uffici tributari regionali,
dal personale degli uffici medesimi.
   2.  I  processi verbali di accertamento devono essere trasmessi, a
cura dell'amministrazione dal quale  dipendono  gli  accertatori,  al
Presidente  della Giunta regionale per l'assunzione dei provvedimenti
di cui all'art. 55 della legge 7 gennaio 1929, n. 4.
   3. Per quanto non previsto dal presente articolo si osservano,  in
materia di accertamento delle infrazioni, le disposizioni della legge
7 gennaio 1929, n. 4.