Art. 7. Accertamento delle infrazioni 1. Le violazioni delle norme della presente legge sono accertate, oltre che dagli organi previsti dalle norme dello Stato in materia di concessione governativa, anche dai dipendenti regionali appositamente designati e muniti di speciale tessera di riconoscimento rilasciata dal presidente della giunta regionale, nonche', limitatamente agli accertamenti compiuti nella sede degli uffici tributari regionali, dal personale degli uffici medesimi. 2. I processi verbali di accertamento devono essere trasmessi, a cura dell'amministrazione dal quale dipendono gli accertatori, al Presidente della Giunta regionale per l'assunzione dei provvedimenti di cui all'art. 55 della legge 7 gennaio 1929, n. 4. 3. Per quanto non previsto dal presente articolo si osservano, in materia di accertamento delle infrazioni, le disposizioni della legge 7 gennaio 1929, n. 4.