Art. 8. Riscossione e ripartizione delle pene pecuniarie 1. Le pene pecuniarie irrogate dal presidente della giunta regionale, per violazioni in materia di tasse sulle concessioni regionali, sono riscosse dalla Tesoreria regionale mediante versamento nell'apposito conto corrente postale; il relativo provento e' ripartito a norma della legge 7 gennaio 1951, n. 168 e successive modificazioni, intendendosi sostituita la Regione all'erario agli effetti di cui all'art. 1 di detta legge.