Art. 8.
          Riscossione e ripartizione delle pene pecuniarie
 
   1.  Le  pene  pecuniarie  irrogate  dal  presidente  della  giunta
regionale, per violazioni  in  materia  di  tasse  sulle  concessioni
regionali,   sono   riscosse   dalla   Tesoreria  regionale  mediante
versamento nell'apposito conto corrente postale; il relativo provento
e' ripartito a norma della legge 7 gennaio 1951, n. 168 e  successive
modificazioni,  intendendosi  sostituita  la  Regione all'erario agli
effetti di cui all'art. 1 di detta legge.