Art. 9.
                       Ricorsi amministrativi
 
   1. I ricorsi amministrativi contro l'applicazione  delle  tasse  e
soprattasse  previste  dalla  presente legge devono essere presentati
nel termine di 30 giorni dalla  notifica  o  comunicazione  dell'atto
impugnato, al presidente della giunta regionale.
   2.  I  ricorsi  possono  essere inoltrati a mezzo raccomandata con
avviso di ricevimento. In tal caso la data di spedizione  vale  quale
data di presentazione.
   3.  Contro  le  decisioni del Presidente della Giunta regionale e'
ammesso ricorso per revocazione per errore di fatto o di  calcolo  e,
nelle  ipotesi  previste  dall'art.  395, numeri 2 e 3, del codice di
procedura civile. Il ricorso deve essere proposto nel termine  di  60
giorni  decorrenti dalla notifica della decisione o dalla data in cui
e' stata scoperta la falsita' o recuperato il documento.
   4. Su domanda del ricorrente, il presidente della giunta regionale
puo' sospendere per gravi motivi l'esecuzione dell'atto impugnato.