Art. 9. Ricorsi amministrativi 1. I ricorsi amministrativi contro l'applicazione delle tasse e soprattasse previste dalla presente legge devono essere presentati nel termine di 30 giorni dalla notifica o comunicazione dell'atto impugnato, al presidente della giunta regionale. 2. I ricorsi possono essere inoltrati a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. In tal caso la data di spedizione vale quale data di presentazione. 3. Contro le decisioni del Presidente della Giunta regionale e' ammesso ricorso per revocazione per errore di fatto o di calcolo e, nelle ipotesi previste dall'art. 395, numeri 2 e 3, del codice di procedura civile. Il ricorso deve essere proposto nel termine di 60 giorni decorrenti dalla notifica della decisione o dalla data in cui e' stata scoperta la falsita' o recuperato il documento. 4. Su domanda del ricorrente, il presidente della giunta regionale puo' sospendere per gravi motivi l'esecuzione dell'atto impugnato.