IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Finalita' e oggetto 1. La regione Veneto riconosce e valorizza la funzione sociale dell'attivita' di volontariato come espressione di partecipazione, solidarieta' e pluralismo ne promuove l'autonomo sviluppo e ne favorisce l'originale apporto alle iniziative dirette al conseguimento di finalita' particolarmente significative nel campo sociale, sanitario, ambientale, culturale e della solidarieta' civile per affermare il valore della vita, migliorarne la qualita' e per contrastare l'emarginazione. 2. La giunta regionale, attraverso gli strumenti di programmazione, fissa gli ulteriori obiettivi e le conseguenti attivita' da valorizzare anche con incentivi di ordine economico. 3. La presente legge stabilisce i principi e i criteri per la tenuta del registro regionale delle organizzazioni di volontariato e per la disciplina dei rapporti fra le istituzioni pubbliche e le organizzazioni medesime.