IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                         Finalita' e oggetto
 
   1.  La  regione  Veneto  riconosce e valorizza la funzione sociale
dell'attivita' di volontariato come  espressione  di  partecipazione,
solidarieta'  e  pluralismo  ne  promuove  l'autonomo  sviluppo  e ne
favorisce   l'originale   apporto   alle   iniziative   dirette    al
conseguimento  di  finalita'  particolarmente significative nel campo
sociale, sanitario, ambientale, culturale e della solidarieta' civile
per affermare il valore della vita, migliorarne  la  qualita'  e  per
contrastare l'emarginazione.
   2.    La   giunta   regionale,   attraverso   gli   strumenti   di
programmazione,  fissa  gli  ulteriori  obiettivi  e  le  conseguenti
attivita' da valorizzare anche con incentivi di ordine economico.
   3.  La  presente  legge  stabilisce  i principi e i criteri per la
tenuta del registro regionale delle organizzazioni di volontariato  e
per  la  disciplina  dei  rapporti  fra le istituzioni pubbliche e le
organizzazioni medesime.