Art. 10.
               Criteri di priorita' per le convenzioni
 
   1. La giunta regionale, gli enti locali e gli altri enti  pubblici
operanti   nel  territorio  regionale,  individuano  nell'ambito  dei
seguenti criteri le priorita' nella scelta  delle  organizzazioni  di
volontariato per la stipula delle convenzioni:
     a)  attivita'  di  volontariato  e'  rivolta al conseguimento di
particolari obiettivi individuati con carattere  di  priorita'  dagli
atti   di   programmazione   regionale   o  che  a  questi  risultano
particolarmente correlati;
     b) attivita' che  si  propone  obiettivi  per  la  soluzione  di
problematiche connesse ad emergenze sociali o sanitarie o ambientali;
     c)  attivita'  e  servizi  assunti  integralmente  in proprio in
assenza di servizio pubblico;
     d) attivita' e servizi  integrativi  o  di  supporto  a  servizi
pubblici;
     e)   espletamento   dell'attivita'   con   sistemi  e  modalita'
innovativi  che  garantiscano  comunque  il  concreto   ed   efficace
raggiungimento degli obiettivi;
     f)  sede dell'organizzazione e presenza operativa nel territorio
di svolgimento dell'attivita';
     g) esperienza maturata dai volontari nell'attivita'  oggetto  di
convenzione;
     h)  livello  qualitativo  dal  punto  di  vista  organizzativo e
professionale  del  personale  volontario  impegnato  nell'attivita',
anche con riferimento a parametri prioritariamente fissati da vigenti
disposizioni e a titoli di specializzazione posseduti;
     i)   partecipazione   a  corsi  e  a  sistemi  di  formazione  e
aggiornamento pro'fessionale dei volontari  negli  specifici  settori
d'intervento.