Art. 10. Criteri di priorita' per le convenzioni 1. La giunta regionale, gli enti locali e gli altri enti pubblici operanti nel territorio regionale, individuano nell'ambito dei seguenti criteri le priorita' nella scelta delle organizzazioni di volontariato per la stipula delle convenzioni: a) attivita' di volontariato e' rivolta al conseguimento di particolari obiettivi individuati con carattere di priorita' dagli atti di programmazione regionale o che a questi risultano particolarmente correlati; b) attivita' che si propone obiettivi per la soluzione di problematiche connesse ad emergenze sociali o sanitarie o ambientali; c) attivita' e servizi assunti integralmente in proprio in assenza di servizio pubblico; d) attivita' e servizi integrativi o di supporto a servizi pubblici; e) espletamento dell'attivita' con sistemi e modalita' innovativi che garantiscano comunque il concreto ed efficace raggiungimento degli obiettivi; f) sede dell'organizzazione e presenza operativa nel territorio di svolgimento dell'attivita'; g) esperienza maturata dai volontari nell'attivita' oggetto di convenzione; h) livello qualitativo dal punto di vista organizzativo e professionale del personale volontario impegnato nell'attivita', anche con riferimento a parametri prioritariamente fissati da vigenti disposizioni e a titoli di specializzazione posseduti; i) partecipazione a corsi e a sistemi di formazione e aggiornamento pro'fessionale dei volontari negli specifici settori d'intervento.