Art. 11. Formazione e aggiornamento dei volontari 1. La giunta regionale nell'ambito del programma triennale di formazione professionale, sulla base di proposte avanzate dagli enti locali, dalle organizzazioni di volontariato, dagli enti e fondazioni, con esperienza in ambito almeno regionale nelle attivita' di organizzazione, formazione e promozione culturale sul volontariato, nonche' sulla base delle proposte dell'osservatorio regionale sul volontariato, e' autorizzata a promuovere iniziative di formazione e di aggiornamento del personale volontario, predisponendo a tal fine un piano di corsi intesi ad offrire la conoscenza di nozioni tecniche utili all'esercizio dell'attivita' di volontariato. 2. Il personale volontario delle organizzazioni iscritte al registro regionale di cui all'art. 4, puo' partecipare gratuitamente ai corsi di formazione e aggiornamento professionale organizzati dalla Regione per i propri dipendenti. Tale partecipazione e' limitata ad una percentuale stabilita dalla giunta regionale in ragione al numero dei posti del corso e tenuto conto del settore dell'attivita' d'intervento del volontario.