Art. 11.
              Formazione e aggiornamento dei volontari
 
   1.  La  giunta  regionale  nell'ambito  del programma triennale di
formazione professionale, sulla base di proposte avanzate dagli  enti
locali,   dalle   organizzazioni   di   volontariato,  dagli  enti  e
fondazioni, con esperienza in ambito almeno regionale nelle attivita'
di   organizzazione,   formazione   e   promozione   culturale    sul
volontariato,  nonche'  sulla  base  delle proposte dell'osservatorio
regionale sul volontariato, e' autorizzata a promuovere iniziative di
formazione e di aggiornamento del personale volontario, predisponendo
a tal fine un piano di corsi  intesi  ad  offrire  la  conoscenza  di
nozioni tecniche utili all'esercizio dell'attivita' di volontariato.
   2.  Il  personale  volontario  delle  organizzazioni  iscritte  al
registro regionale di cui all'art. 4, puo' partecipare  gratuitamente
ai  corsi  di  formazione  e  aggiornamento professionale organizzati
dalla  Regione  per  i  propri  dipendenti.  Tale  partecipazione  e'
limitata  ad  una  percentuale  stabilita  dalla  giunta regionale in
ragione al numero dei posti del corso  e  tenuto  conto  del  settore
dell'attivita' d'intervento del volontario.