Art. 12. Contributi alle attivita' del volontariato 1. L'iscrizione al registro regionale e' condizione necessaria per poter fruire dei contributi eventualmente concessi da qualsiasi ente pubblico operante nel territorio regionale. 2. La giunta regionale, gli enti locali e le istituzioni pubbliche operanti nel territorio regionale possono erogare contributi alle organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale esclusivamente allo scopo di sostenere specifiche e documentate attivita' o progetti, tenuto conto delle determinazioni programmatiche regionali risultanti dai piani di settore. 3. I contributi previsti dalla presente legge possono essere assegnati anche ad organizzazioni che usufruiscono di altri benefici regionali, purche' questi ultimi siano concessi per attivita' non previste dalla presente legge. 4. Lo stesso progetto o la stessa iniziativa possono ricevere contributi dalla Regione o da altri enti pubblici, purche' l'importo risultante complessivamente non superi l'80 per cento della spesa dell'iniziativa. 5. Non sono consentite forme di contribuzione alle prestazioni lavorative o professionali espletate dal personale volontario.