Art. 12.
             Contributi alle attivita' del volontariato
 
   1. L'iscrizione al registro regionale e' condizione necessaria per
poter  fruire dei contributi eventualmente concessi da qualsiasi ente
pubblico operante nel territorio regionale.
   2. La giunta regionale, gli enti locali e le istituzioni pubbliche
operanti nel territorio regionale  possono  erogare  contributi  alle
organizzazioni   di  volontariato  iscritte  nel  registro  regionale
esclusivamente allo  scopo  di  sostenere  specifiche  e  documentate
attivita'    o    progetti,   tenuto   conto   delle   determinazioni
programmatiche regionali risultanti dai piani di settore.
   3. I contributi  previsti  dalla  presente  legge  possono  essere
assegnati  anche ad organizzazioni che usufruiscono di altri benefici
regionali, purche' questi ultimi siano  concessi  per  attivita'  non
previste dalla presente legge.
   4.  Lo  stesso  progetto  o  la stessa iniziativa possono ricevere
contributi dalla Regione o da altri enti pubblici, purche'  l'importo
risultante  complessivamente  non  superi  l'80 per cento della spesa
dell'iniziativa.
   5. Non sono consentite forme  di  contribuzione  alle  prestazioni
lavorative o professionali espletate dal personale volontario.