Art. 13. Domande ed erogazione dei contributi regionali 1. Le domande, rivolte ad ottenere contributi regionali in materia di volontariato, vanno presentate al presidente della giunta regionale. 2. La giunta regionale provvede, entro il termine di novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, a determinare con propria deliberazione i criteri e le modalita' per la presentazione delle domande e per l'erogazione dei contributi regionali.