Art. 13.
           Domande ed erogazione dei contributi regionali
 
   1. Le domande, rivolte ad ottenere contributi regionali in materia
di   volontariato,   vanno  presentate  al  presidente  della  giunta
regionale.
   2. La giunta regionale  provvede,  entro  il  termine  di  novanta
giorni dall'entrata in vigore della presente legge, a determinare con
propria  deliberazione  i criteri e le modalita' per la presentazione
delle domande e per l'erogazione dei contributi regionali.